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	<title>Blog Archivi - GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</title>
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	<description>Commercialisti e consulenti fiscali a Vigevano e Milano</description>
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	<title>Blog Archivi - GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</title>
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		<title>Novità IVA nell’ Unione Europea</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 16:03:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; &#160; Definizione di IVA L’IVA (imposta sul valore aggiunto) europea è una imposta sulla spesa dei consumatori. Viene riscossa dai venditori con partita IVA sulle vendite effettuate in Europa e pagata all’autorità fiscale nazionale. L’eventuale pagamento dell’imposta sul valore varia in [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div id="registration-data-preparation" class="border-color-siren padding-left-xsmall padding-right-zero padding-top-zero padding-bottom-zero border-left-8px border-right-zero border-top-zero border-bottom-zero flex-container flex-align-items-stretch flex-align-content-flex-start flex-full-width amsg-2018 fonts-loaded border-color-siren design-Sell">
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<p><strong><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://www.glecommercialisti.it/wp-content/uploads/2022/03/shop-g74c137aad_1920.jpg" alt="" width="755" height="336" class="wp-image-744 aligncenter" srcset="https://www.glecommercialisti.it/wp-content/uploads/2022/03/shop-g74c137aad_1920.jpg 1920w, https://www.glecommercialisti.it/wp-content/uploads/2022/03/shop-g74c137aad_1920-300x134.jpg 300w, https://www.glecommercialisti.it/wp-content/uploads/2022/03/shop-g74c137aad_1920-768x342.jpg 768w, https://www.glecommercialisti.it/wp-content/uploads/2022/03/shop-g74c137aad_1920-1024x456.jpg 1024w" sizes="(max-width: 755px) 100vw, 755px" /></strong></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
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<p><strong>Definizione di IVA</strong></p>
<p>L’IVA (imposta sul valore aggiunto) europea è una imposta sulla spesa dei consumatori. Viene riscossa dai venditori con partita IVA sulle vendite effettuate in Europa e pagata all’autorità fiscale nazionale. L’eventuale pagamento dell’imposta sul valore varia in base al luogo dove viene registrato ai fini IVA il venditore estero e dall’aliquota di imposta sul valore aggiunto in vigore in ogni Paese Europeo.</p>
<p>La maggior parte dei paesi europei consente di registrarsi per l’IVA online sul sito Web dell’autorità fiscale nazionale locale.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="registration-data-preparation" class="border-color-siren padding-left-xsmall padding-right-zero padding-top-zero padding-bottom-zero border-left-8px border-right-zero border-top-zero border-bottom-zero flex-container flex-align-items-stretch flex-align-content-flex-start flex-full-width amsg-2018 fonts-loaded border-color-siren design-Sell">
<p><strong>Quali sono le regole IVA valide in Italia?</strong></p>
<p>L’Italia ha recepito i regolamenti Europei in tema di IVA Europea, pertanto a decorrere dal 1° luglio 2021, la normativa sulle operazioni di e-commerce è la seguente:</p>
<ul>
<li>Operazioni di e-commerce indiretto (ambito B2C):</li>
<li>E’ prevista un’unica soglia pari ad Euro 10.000 valida per tutti i Paesi dell’Unione Europea, al di sopra della quale l’operazione si considera rilevante ai fini IVA nello Stato di destinazione dei beni;</li>
<li>E’ in vigore il regime speciale MOSS alle vendite a distanza di beni (e-commerce indiretto), denominato OSS;</li>
<li>Vi sono specifici obblighi per i soggetti che facilitano, mediante un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi.</li>
</ul>
<p>In base alle nuove disposizioni, per semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali, l’attuale regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico, definito “MOSS “(Mini One Stop Shop), sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali.</p>
<p>In particolare, sono in vigore due nuovi regimi semplificati:</p>
<ul>
<li>il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro dell’Unione Europea e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo;</li>
<li>il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.</li>
</ul>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="registration-data-preparation" class="border-color-siren padding-left-xsmall padding-right-zero padding-top-zero padding-bottom-zero border-left-8px border-right-zero border-top-zero border-bottom-zero flex-container flex-align-items-stretch flex-align-content-flex-start flex-full-width amsg-2018 fonts-loaded border-color-siren design-Sell">
<p><strong>Cosa deve fare un venditore extra Europeo per vendere i suoi prodotti in Italia?</strong></p>
<p>Se sei un venditore extra Europeo e vuoi vendere i tuoi prodotti in Italia devi prima di tutto identificarti da un punto di vista fiscale chiedendo l’attribuzione del numero di partita IVA.</p>
<p>In Italia è possibile identificarsi ai fini IVA in due modi:</p>
<ul>
<li>Modo diretto: devi inviare i moduli cartacei predisposti e correttamente compilati all’agenzia delle Entrate di Pescara</li>
<li>Modo indiretto: puoi nominare un rappresentante fiscale in Italia.</li>
</ul>
<p>Il nostro Team di esperti è a disposizione per supportare la Tua azienda, contattaci.</p>
</div>
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		<title>TRASFERIMENTO UFFICIO SEDE DI MILANO IN VIA SILVA 33</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/trasferimento-ufficio-sede-di-milano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_8573270]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 19:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunichiamo a tutti i clienti che dal 1 di giugno trasferiamo l&#8217;attuale ufficio di Milano di Via Rubens,  in Via Silva 33 a Milano. Vi aspettiamo nella nuova sede. Orari 9:00 – 13:00 &#124; 14:00 – 18:00 dal Lunedì al Venerdì [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;">Comunichiamo a tutti i clienti che dal</span></strong></p>
</blockquote>
<h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">1 di giugno</span></strong></h2>
<blockquote>
<h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;">trasferiamo l&#8217;attuale ufficio di Milano di Via Rubens, </span></strong></h3>
<h2 style="text-align: center;"><strong style="font-size: 23px;"><span style="color: #ff0000;">in Via Silva 33 a Milano.</span></strong></h2>
</blockquote>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">Vi aspettiamo nella nuova sede.</span></h3>
<p style="text-align: center;"><span><strong>Orari</strong><br />
9:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00 dal Lunedì al Venerdì</span></p>
<p style="text-align: center;"><span>Tel. 02 40090771 | email: </span><a href="mailto:info@gleassociati.it">info@gleassociati.it</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 2020: Ecco le regole ufficiali</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/lotteria-degli-scontrini-2020-ecco-le-regole-ufficiali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_8573270]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 18:32:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dall’Agenzia delle Entrate e dalle Dogane arrivano le istruzioni ufficiali ed una guida tematica in vista dell’avvio dal 1° luglio. La prima estrazione è fissata al 7 agosto 2020, e concorreranno all’aggiudicazione dei premi i contribuenti che avranno comunicato il proprio codice lotteria dal 1° al 30 luglio per spese [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dall’Agenzia delle Entrate e dalle Dogane arrivano le istruzioni ufficiali ed una guida tematica in vista dell’avvio dal 1° luglio.</p>
<p>La prima estrazione è fissata al 7 agosto 2020, e concorreranno all’aggiudicazione dei premi i contribuenti che avranno comunicato il proprio codice lotteria dal 1° al 30 luglio per spese pari ad almeno 1 euro.</p>
<p>Da oggi è attivo il Portale Lotteria, che consentirà di registrarsi ed ottenere il codice necessario per partecipare alle estrazioni.</p>
<p>Il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane non fornisce dettagli sulla sezione cashless della lotteria degli scontrini, ma i premi maggiorati per chi paga con carta o bancomat vi saranno.</p>
<p>In attesa di ulteriori dettagli, vediamo bene le regole contenute nella guida alla lotteria degli scontrini, ufficialmente in avvio dal 1° luglio 2020.</p>
<p>Potranno partecipare alla lotteria degli scontrini 2020 tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia che acquistano beni e servizi, di importo pari o superiore a 1 euro.</p>
<p>Le estrazioni saranno annuali e mensili (dal 2021 anche settimanali).</p>
<p>Partendo dai biglietti che parteciperanno alla lotteria degli scontrini 2020, per ogni acquisto sarà generato un numero di ticket virtuali nel caso di spesa pari almeno ad 1 euro, fino ad un massimo di 1.000 biglietti per acquisti pari o superiori a 1.000 euro.</p>
<p>Nel caso di spesa pari ad 1.50 euro si otterranno due biglietti virtuali della lotteria.</p>
<p>Fondamentale sarà l’apporto dell’esercente: prima dell’emissione dello scontino sarà necessario chiedere di abbinare allo stesso il proprio codice lotteria, da richiedere accedendo all’area pubblica del “Portale lotteria” (<a href="http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/">www.lotteriadegliscontrini.gov.it</a>), messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli da oggi 9 marzo 2020.</p>
<p>Il codice lotteria, in linea con le regole sulla privacy, dovrà essere stampato o salvato sullo smartphone, tablet o cellulare, e mostrato all’esercente al momento dell’acquisto.</p>
<p>L’esercente dovrà acquisire il codice lotteria tramite un lettore ottico collegato al registratore telematico e dovrà trasmettere i dati all’Agenzia delle entrate, come accade in farmacia con la Tessera sanitaria.</p>
<p>Il portale della lotteria degli scontrini di Agenzia delle Entrate e Dogane, accessibile al link <a href="http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/">www.lotteriadegliscontrini.gov.it</a>.</p>
<p>Sarà attraverso questo sito che bisognerà richiedere il codice lotteria. Non servirà registrarsi ma soltanto inserire il proprio codice fiscale. La procedura produrrà un codice alfanumerico, anche in formato (codice a barre).</p>
<p>Il Portale inoltre contiene tutte le informazioni e i servizi specifici previsti per la lotteria. Sarà suddiviso in area pubblica ed area riservata.</p>
<p>Quella riservata sarà accessibile tramite Spid, credenziali Fisconline ed Entratel o Carta nazionale dei servizi (Cns), e consentirà di:</p>
<ul>
<li>consultare il proprio profilo, contenente le informazioni inserite nella fase di registrazione;</li>
<li>controllare il numero di biglietti virtuali della lotteria associati al singolo scontrino commerciale ricevuto;</li>
<li>verificare le vincite;</li>
<li>tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi (ci saranno 90 giorni di tempo).</li>
</ul>
<h3>Premi mensili da 30.000 euro, maxi premio di fine anno da 1 milione</h3>
<p>La lotteria prevede premi per le estrazioni “ordinarie” e ulteriori premi per quelle “zero contanti”, riservate ai pagamenti cashless (non in contanti).</p>
<p>Tutti i premi della lotteria non sono assoggettati ad alcuna tassazione.</p>
<p>Per le estrazioni ordinarie sono previste:</p>
<ul>
<li>un premio da 1 milione di euro per il vincitore dell’estrazione annuale</li>
<li>3 premi da 30.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni mensili</li>
<li>7 premi da 5.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni settimanali, a partire dal 2021.</li>
</ul>
<p>La lotteria cashless (per la quale si è ancora in attesa dell’ok del Garante per la Privacy). Sono previste estrazioni mensili, annuali e, dal 2021, anche settimanali con i seguenti premi:</p>
<ul>
<li>2 premi per l’estrazione annuale
<ul>
<li>un premio da 5 milioni di euro per il consumatore</li>
<li>un premio da 1 milione di euro per l’esercente.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>20 premi per le estrazioni mensili
<ul>
<li>10 premi di 100.000 euro ciascuno ai consumatori</li>
<li>10 premi di 20.000 euro ciascuno agli esercenti.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>30 premi per le estrazioni settimanali (dal 2021)
<ul>
<li>15 premi di 25.000 euro ciascuno per i consumatori</li>
<li>15 premi di 5.000 euro ciascuno per gli esercenti.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Per la lotteria “zero contanti” il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l’esercente.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>PEC (Posta elettronica certificata): in quali casi è davvero utile?</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/pec-posta-elettronica-certificata-in-quali-casi-la-pec-e-davvero-utile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_8573270]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 17:59:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La posta elettronica certificata (PEC) esiste da diversi anni in Italia; viene certificata da appositi soggetti, iscritti in un registro mantenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che devono rispettare requisiti e caratteristiche, per assicurare i dovuti livelli di sicurezza del servizio, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La posta elettronica certificata (PEC) esiste da diversi anni in Italia; viene certificata da appositi soggetti, iscritti in un registro mantenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che devono rispettare requisiti e caratteristiche, per assicurare i dovuti livelli di sicurezza del servizio, ed economici, per garantire gli utenti nel caso in cui si verifichino disservizi o malfunzionamenti.</p>
<p>I gestori, inoltre, hanno obblighi di notificazione all’autorità di controllo (AgID) di eventuali malfunzionamenti o incidenti tali da compromettere il regolare utilizzo dei servizi da parte degli utenti.</p>
<p>Si tratta, quindi, di un servizio pensato per fornire caratteristiche di certezza, sicurezza e validità dei messaggi che transitano attraverso questo sistema, imponendo particolari obblighi ed adempimenti da parte dei fornitori del servizio.</p>
<p>Gli utenti devono comunque porre la necessaria attenzione nel momento in cui utilizzano la PEC, specialmente relativamente all’apertura degli allegati.</p>
<p>La PEC oggi è ampiamente utilizzata nel mondo del lavoro. Per gli avvocati ad esempio, costituisce uno strumento fondamentale per lo svolgimento della loro attività, soprattutto per poter procedere ai vari adempimenti richiesti con l’introduzione del processo civile telematico.</p>
<p>Ad esempio, il Ministero della Giustizia ha promulgato il decreto del 15 ottobre 2019, con cui ha stabilito che tutte le comunicazioni di cancelleria nel settore civile effettuate dal Giudice di Pace di Roma devono essere svolte esclusivamente per via telematica. Ciò a riprova degli indubbi vantaggi che presenta l’utilizzo della PEC in questo settore, eliminando tempi prolungati, costi ed incertezza per gli adempimenti.</p>
<p>Nel mondo delle assicurazioni ha trovato ampia diffusione, dato che consente di agevolmente gestire la rete di vendita e di ricevere ed inviare comunicazioni in maniera rapida e certificata (ricordiamo che la PEC fa piena prova della data ed ora di trasmissione del messaggio da parte del mittente e di consegna del messaggio stesso nella casella del destinatario tanto da essere stata equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno).</p>
<p>Nell’ambito di alcune procedure amministrative, quali ad esempio la SCIA o quelle volte ad ottenere alcune autorizzazioni e/o licenze comunali, la PEC per gli amministratori e gli ingegneri si è rivelata un utile strumento per semplificare le procedure, riducendone notevolmente i costi, sia in termini di costi di spedizione e ricezione di documenti e fascicoli sia in termini di costi collegati al tempo necessario ad effettuare dette spedizioni.</p>
<p>E’ importante ricordare che per poter dar prova dell’invio e ricezione di un messaggio non è sufficiente stampare le ricevute di accettazione e consegna dello stesso, che il sistema provvede ad inviare, ma, trattandosi di documenti informatici, sarà necessario conservare dette ricevute in formato elettronico perché è in tale formato originale che costituiscono mezzo di prova essendo firmate digitalmente dal gestore del sistema.</p>
<p>La diffusione e rilevanza della PEC emerge chiaramente dai numeri del servizio. Esaminando i dati che i gestori inviano ad AgID bimestralmente si desume chiaramente che la PEC è oramai uno strumento diffusissimo e che gli utenti della stessa ne fanno ampio uso.</p>
<p>Nel 2017 il numero complessivo di caselle PEC era di 8.880.630, per un totale di messaggi inviati nel medesimo anno pari a 1.454.655.163. Il 2018 ha segnato una crescita di circa un milione di caselle (pari quindi a circa il 12,5% del totale dell’anno precedente) per un totale di messaggi pari a 1.837.873.468. Dai dati riferiti al solo primo quadrimestre del 2019 emerge che il totale delle caselle è aumentato di un ulteriore milione circa, per arrivare al complessivo numero di 10.518.961 e per un totale di messaggi già inviati in solo questo periodo pari a 822.816.36, quasi il doppio rispetto a quelli che erano stati inviati nel medesimo periodo di tempo il precedente anno.</p>
<p>Già soli questi numeri, oltre 10.000.000 di caselle registrate ed un numero di messaggi che si sta avvicinando ai due miliardi l’anno fanno comprendere come la PEC sia oramai divenuta uno strumento di uso quotidiano nell’attività di imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.</p>
<p>Con molta probabilità l’aumento registrato dall’inizio del 2019 è anche dovuto all’avvio del regime di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi di imposta sul valore aggiunto a maggior dimostrazione che proprio l’esistenza di uno strumento quale la posta elettronica certificata consente di realizzare procedure e semplificazioni amministrative che altrimenti sarebbero molto difficili da porre in essere.</p>
<p>Ai numeri gia indicati si aggiungono quelli dell’INI-PEC, ossia del registro in cui sono indicati i domicili digitali di professionisti e imprese.  Si tratta, di numeri significativi, che danno il segno di come la digitalizzazione almeno dal punto di vista delle comunicazioni elettroniche sia in Italia una realtà oramai consolidata.</p>
<p>La rilevante cifra di 2.000.000.000 di messaggi di posta elettronica certificata, dimostra anche che la PEC è uno strumento necessario per i vari procedimenti in cui è fondamentale avere certezza delle comunicazioni inviate in forma elettronica, dato che senza di essa alcuni adempimenti sarebbero ancora realizzati con le tradizionali comunicazioni cartacee.</p>
<p>Per citare alcuni vantaggi, alle notificazioni di documenti ufficiali, quali gli atti giudiziari, gli atti amministrativi e gli avvisi di accertamento. Ma si pensi anche, proprio grazie all’unione tra fatturazione elettronica e PEC, ai vantaggi derivanti alle aziende, che oggi possono facilmente fornire prova di aver trasmesso i documenti fiscali alle loro controparti, anche nei confronti di istituti di credito a cui eventualmente si rivolgono per ottenere delle anticipazioni.</p>
<p>La PEC, è stato il mezzo informatico con cui effettivamente in Italia si è riusciti a portare alle aziende ed ai professionisti dei concreti benefici, semplificando le attività e riducendo costi e tempi di un considerevole numero di adempimenti, a beneficio della produttività e di minori costi amministrativi.</p>
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		<title>Arriva la Lotteria degli scontrini 2020: ecco come funzionerà</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/arriva-la-lotteria-degli-scontrini-2020-ecco-come-funzionera/</link>
		
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		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 13:16:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>finalmente i tempi sembrano maturi ed il governo, col fine di reperire risorse da mettere nella nuova legge di bilancio 2020, intende utilizzare questo strumento ritenuto anti evasione per aumentare l&#8217;emissione degli scontrini fiscali e i pagamenti elettronici, aumentando quindi [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>finalmente i tempi sembrano maturi ed il governo, col fine di reperire risorse da mettere nella nuova legge di bilancio 2020, intende utilizzare questo strumento ritenuto anti evasione per aumentare l&#8217;emissione degli scontrini fiscali e i pagamenti elettronici, aumentando quindi la tracciabilità.</p>
<p>La lotteria degli scontrini 2020 prevede 3 estrazioni con premi da 50.000, 30.000 e da 10.000 euro, poi una estrazione all&#8217;anno da 1.000.000. Potranno partecipare all&#8217;estrazione solo i possessori di scontrino. La nuova lotteria degli scontrini funzionerà come una qualsiasi altra lotteria nazionale, ma il cittadino anziché acquistare il biglietto per partecipare all&#8217;estrazione utilizzerà un codice associato allo scontrino fiscale emesso dal negoziante.</p>
<p>L’obiettivo chiaramente è quello di incentivare i cittadini ed i negozianti a vendere e a farsi rilasciare lo scontrino fiscale che diventerà scontrino digitale, per gli acquisti effettuati all&#8217;interno del negozio. In più sono previsti premi per i negozianti e ogni anno, saranno sorteggiati i nuovi settori di spesa per i quali sarà possibile detrarre fatture e ricevute.</p>
<p>In base alle ultime notizie, con la nuova legge di bilancio la lotteria degli scontrini sarà attivata dal primo gennaio 2020. I premi vinti saranno esentasse e non contribuiranno perciò a formare il reddito di chi li percepisce. Inoltre, per incentivare l&#8217;utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, sono istituiti premi speciali da attribuire mediante estrazione aggiuntive, dedicate esclusivamente ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentono il pagamento elettronico.</p>
<p>Sono previsti premi agli esercenti che hanno certificato le operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi.  Per partecipare all&#8217;estrazione, sarà necessario, al momento dell&#8217;acquisto comunicare il proprio codice fiscale al negoziante, e che quest&#8217;ultimo trasmetta all&#8217;Agenzia delle Entrate i dati della singola vendita o prestazione al fine di partecipare all&#8217;estrazione.</p>
<p>Per maggiori informazioni non esitate a contattarci, saremo felici di aiutarvi.</p>
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		<title>Legge di bilancio 2020: confermato l&#8217;esonero dalla fatturazione elettronica per le spese mediche</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 12:56:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Anche per l’anno 2020 viene confermata la disciplina transitoria per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata che prevede il loro esonero dalla fatturazione elettronica. Inoltre, anche per l&#8217;anno 2020, per i soggetti non [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Anche per l’anno 2020 viene <strong>confermata la disciplina transitoria per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria</strong> ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata <strong>che prevede il loro esonero dalla fatturazione elettronica.</strong></p>
<p>Inoltre, anche per l&#8217;anno 2020, per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria c’è il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI riguardo le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.</p>
<p>Rimane confermato invece l’obbligo della Fattura Elettronica per le prestazioni effettuate da operatori sanitari che non devono essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria.</p>
<p>Come ribadito dall&#8217;Agenzia delle Entrate, anche nella Circolare 14E/2019, la fattura deve essere emessa in formato cartaceo o elettronico, ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.</p>
<p>La circolare 14/2019 affronta anche il caso dei professionisti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche ma che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, come<strong> logopedisti, podologi, fisioterapisti.</strong></p>
<p>Anche per quest’ultimi è in vigore<strong> l’esplicito divieto di fatturazione elettronica,</strong> in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche; di conseguenza, anche tali operatori devono continuare ad emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei clienti finali in formato cartaceo o elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.</p>
<p><span>Per saperne di più contattaci al nostro studio:</span><br />
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		<title>Dal 2020 torna il regime dei minimi: nuova riforma in Legge di Bilancio</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 11:07:15 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;abolizione del regime a forfait ed il ritorno al regime dei minimi: le novità, indicate nel DpB inviato all&#8217;UE, inaugurano un nuovo periodo di riforme per la tassazione di professionisti e imprese.</p>
<p>Nella Manovra che sarà presentata alle Camere entro il 20 ottobre 2019, prenderanno corpo tutte le novità. È già stato messo tutto per iscritto nel Documento Programmatico di Bilancio inviato all’UE che disegna le linee guida delle riforme e che darà corpo alla Legge di Bilancio 2020.</p>
<p>Le nuove regole sulla determinazione del reddito per le piccole partite IVA rappresentano una vera e propria rivoluzione. Il regime forfettario sarà di fatto abolito e, al suo posto, tornerà il regime dei minimi. Inoltre, dal 2020 verranno create “due suddivisioni di reddito” e sopra i 30.000 euro partirà l’obbligo di fatturazione elettronica. Questa nuova riforma porterà all&#8217;abolizione del regime forfettario ed al ritorno, per le piccole partite IVA, del regime dei minimi.</p>
<h4><strong>Cosa cambierà?</strong></h4>
<p>Se ad oggi i forfettari determinano il proprio reddito a forfait, in base a coefficienti differenziati sull’attività svolta, dal 2020 anche le piccole partite IVA dovranno calcolare l’imposta del 15% sul reddito effettivamente prodotto, inteso come differenza tra ricavi e costi, esattamente come avveniva nel “vecchio” regime dei minimi.</p>
<p>Anche per le piccole partite IVA quindi, sarà necessario tenere un minimo di contabilità, ma a quel punto evidentemente non sarà più un regime forfettario&#8230;<br />
Ad ogni modo, la versione definitiva sarà data dal testo della Legge di Bilancio 2020, che dovrà essere trasmesso alle Camere entro il prossimo 20 ottobre 2019.<br />
il Governo, ha momentaneamente varato il DdL di Bilancio (ed il Decreto Fiscale collegato) con la formula “salvo intese”, lasciando spazio a nuove modifiche.</p>
<p>Le novità previste dal 2020 sul regime forfettario e sul ritorno del regime dei contribuenti minimi sono state comunicate all’UE. La nuova rivoluzione è stata attuata come misura necessaria per riequilibrare il regime di tassazione.<br />
Dal 2020 saranno ripristinati i vecchi limiti per l’accesso al regime forfettario ed è ormai quasi certa l’abolizione della flat tax del 20% per le partite IVA dai 65.001 ai 100.000 euro.</p>
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		<title>NUOVO DECRETO AMBIENTE: bonus per rottamazione di auto e sconto sui prodotti sfusi</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 13:32:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Un bonus fino a duemila euro per rottamare le vecchie auto nelle città metropolitane più inquinate e fino a 5mila euro per chi rinnova il parco auto nelle imprese di consegne. Maxi-sconto su tutti i prodotti sfusi, senza confezione di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Un bonus fino a duemila euro per rottamare le vecchie auto nelle città metropolitane più inquinate e fino a 5mila euro per chi rinnova il parco auto nelle imprese di consegne.<br />
Maxi-sconto su tutti i prodotti sfusi, senza confezione di plastica.</p>
<p>Inoltre, piani per il trasporto pubblico sostenibile e per i parchi nazionali nonché il premio per la Capitale del verde.</p>
<p>Tutto ciò è stato dichiarato in una bozza del decreto legge ambientale anticipato dal Sole 24 ore.</p>
<p><strong>Bonus rottamazione</strong><br />
La bozza del decreto mette in evidenza il bonus rottamazione fino a 2mila euro per chi rottama la propria vettura omologata nella classe euro 4 o precedenti.</p>
<p>Il bonus, sotto forma di credito d’imposta, scatterebbe solo per i residenti delle zone più inquinate nelle città metropolitane, quelle interessate da procedure d’infrazione Ue.</p>
<p>Gli ammonimenti europei, con le procedure 2014/2147 e 2015/2043, sono in realtà molte, perché la prima riguarda Piemonte, Lombardia, Veneto e Lazio e la seconda si allarga anche a Liguria, Toscana, Molise e Sicilia.</p>
<p>Il bonus, che non è collegato all’acquisto di auto nuove e sarebbe utilizzabile per cinque anni a patto di non comprare nei due anni successivi un’autovettura «non a basse emissioni», va però finanziato dai fondi del ministero dell’Ambiente.</p>
<p><strong>Sconto sugli acquisti senza imballaggio</strong><br />
Arriva anche un maxi-sconto sugli alimentari, saponi sfusi, privi di confezione di plastica. «Al fine di ridurre la produzione di imballaggi per i beni alimentari e prodotti detergenti, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un contributo pari al 20% del costo di acquisto di prodotti sfusi e alla spina, privi di imballaggi primari o secondari».</p>
<p>Lo sconto è diretto per gli acquirenti e sotto forma di credito di imposta, nel limite di 10 milioni l&#8217;anno, per i venditori.</p>
<p>Per ulteriori chiarimenti contattaci al nostro studio:</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.glecommercialisti.it/nuovo-decreto-ambiente-bonus-per-rottamazione-di-auto-e-sconto-sui-prodotti-sfusi/">NUOVO DECRETO AMBIENTE: bonus per rottamazione di auto e sconto sui prodotti sfusi</a> proviene da <a href="https://www.glecommercialisti.it">GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</a>.</p>
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		<title>Evasometro: Controlli incrociati tra movimenti bancari e dichiarazione dei redditi dei contribuenti.</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 08:04:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Debutta in questi giorni il cosiddetto evasometro sulle persone fisiche. I parametri  presi in considerazione sono 5: giacenza media, entrate e uscite mensili, saldo iniziale e saldo finale. Questo sistema, denominato GEODAS (Georeferenziazione dati statistici), è un algoritmo già utilizzato per il controllo [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Debutta in questi giorni il cosiddetto evasometro sulle persone fisiche.</p>
<p>I parametri  presi in considerazione sono 5: giacenza media, entrate e uscite mensili, saldo iniziale e saldo finale.</p>
<p>Questo sistema, denominato GEODAS (Georeferenziazione dati statistici), è un algoritmo già utilizzato per il controllo in ambito societario, che elabora le informazioni contenute nel database Sogei, necessarie alla corretta ricostruzione delle posizioni finanziarie.</p>
<p>I dati presi in considerazione si riferiscono ai seguenti prodotti: conti correnti; carte di credito; conti deposito; buoni fruttiferi e libretti postali; obbligazioni, titoli di Stato, azioni; rapporti fiduciari; polizze assicurative, fondi pensione e fondi di gestione collettiva del risparmio.</p>
<p>La dimostrazione della legalità delle operazioni sarà molto più complessa per le persone fisiche, a causa dell’assenza di scritture contabili che permettano di mantenere traccia dei movimenti effettuati, a distanza di anni.</p>
<p>Nel caso di spese eccessive rispetto a quanto dichiarato, scattano ulteriori verifiche della Guardia di Finanza.</p>
<p>Spetterà poi al contribuente giustificare le presunte irregolarità, fornire la documentazione necessaria ovvero “<em>dati e motivazioni valide ai fini dell’accertamento</em>&#8221; oppure &#8220;<em>avviare, in caso di verifica, il procedimento per adesione”.</em></p>
<p>Per rendere operativo l’evasometro ci sono voluti 7 anni anche a causa di problemi in materia di privacy.</p>
<p>Con questo strumento, grazie anche alla fattura elettronica e allo scontrino elettronico, il Fisco conta di recuperare € 10-15 miliardi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.glecommercialisti.it/evasometro-controlli-incrociati-tra-movimenti-bancari-e-dichiarazione-dei-redditi-dei-contribuenti/">Evasometro: Controlli incrociati tra movimenti bancari e dichiarazione dei redditi dei contribuenti.</a> proviene da <a href="https://www.glecommercialisti.it">GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</a>.</p>
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		<title>COMPRI ONLINE?  ACQUISTI SU AMAZON? E&#8217; LEGALE PER LA LEGGE ITALIANA? ECCO COSA C&#8217;E&#8217; DA SAPERE SULLA FATTURAZIONE</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/compri-o-vendi-online-su-amazon-cosa-ce-da-sapere-sulla-fatturazione/</link>
		
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		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 11:53:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Per non incappare in sanzioni o reati come il contrabbando ecco cosa c&#8217;è da saper riguardo gli acquisti online. Sai se ciò che compri proviene dall’Unione Europea oppure da paesi extracee? Come si identifica ai fini fiscali il fornitore ? [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Per non incappare in sanzioni o reati come il contrabbando ecco cosa c&#8217;è da saper riguardo gli acquisti online.</strong></p>
<p><strong>Sai se ciò che compri proviene dall’Unione Europea oppure da paesi extracee?</strong><br />
<strong>Come si identifica ai fini fiscali il fornitore ?</strong></p>
<p>Se ti poni almeno queste domande sei attento e difficilmente potresti trovarti di fronte ad azioni considerate illegali per la legge italiana.</p>
<p><strong>ECCO NEL DETTAGLIO ALCUNI ACCORGIMENTI DA CONSIDERARE:</strong></p>
<p><em><strong>Se fai acquisti e il fornitore è extracomunitario e i beni, all’atto dell’acquisto, partono da un Paese extra-UE:</strong></em></p>
<p>in questo caso l’operazione di acquisto è considerata “un’importazione” ed è pertanto soggetta a Iva in dogana e a eventuali dazi.<br />
Quindi, nel caso tu riceva la fattura come titolare di partita Iva, per poterla registrare in contabilità e fruire della detrazione dell’Iva e della deduzione del costo, dovrai avere in mano:<br />
– La fattura di acquisto del fornitore estero (con indicazione della completa ragione sociale e della tua p.iva italiana)<br />
– La bolla doganale<br />
– L’eventuale fattura del vettore per addebito degli oneri doganali.<img decoding="async" src="https://www.glecommercialisti.it/wp-content/uploads/2019/08/AMAZON-GLE-COMMERCIALISTI-E-ASSOCIATI-VIGEVANO-MILANO.png" alt="" width="281" height="180" class="size-full wp-image-597 alignright" /></p>
<p>Infatti, per detrarre l’iva pagata in dogana è necessario numerare e annotare la bolletta doganale di importazione nel registro degli acquisti, mentre per dedurre il costo si registra la fattura emessa dal fornitore estero nella sola contabilità generale.</p>
<p>Purtroppo molte fatture sono sbagliate e per questo motivo bisogna fare attenzione.</p>
<p>Non è possibile, per le importazioni, procedere all’integrazione della fattura estera come avviene per gli acquisti intracomunitari.<br />
Nel caso di importazione da un fornitore extracomunitario e nel caso in cui i beni siano spediti da un altro Paese UE, la C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.16.3) dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, salvo diversa disposizione della normativa del Paese UE di provenienza dei beni, il fornitore extra-UE dovrebbe identificarsi ai fini Iva in uno dei due Paesi UE di provenienza dei beni, in tal caso l’operazione diventerebbe intracomunitaria con gli adempimenti da seguire già spiegati.<br />
Preciso infine che, qualora il fornitore extra-UE non s’identifichi in nessun Paese UE, gli obblighi relativi a tale cessione devono essere adempiuti da chi compra in Italia con l’emissione di un’autofattura (art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).</p>
<p>In tal caso è tuo obbligo, come acquirente, provvedere alla regolarizzazione dell’acquisto versando l’Iva e relativi dazi doganali presso l’Agenzia delle Dogane. In caso di controlli fiscali potresti incorrere in sanzioni e addirittura rischiare il penale per il reato di contrabbando.</p>
<p><em><strong>Il caso in cui il fornitore è identificato ai fini Iva in Paesi UE e i beni, all’atto dell’acquisto, partono anch’essi da un altro Paese UE:</strong></em></p>
<p>In questo caso se sei titolare di partita Iva il tuo acquisto è considerato “acquisto intracomunitario” con l’obbligo di integrazione della fattura di acquisto con l’Iva e la presentazione del modello INTRA.<br />
Se sei un privato o non hai fornito la partita Iva, il fornitore applicherà nella fattura l’imposta del Paese UE dello stesso fornitore a meno che si sia identificato ai fini Iva in Italia per cui l’imposta sarà addebitata secondo l’aliquota Iva italiana.<br />
Attenzione: se sei titolare di partita Iva devi essere iscritto all’elenco VIES per fare operazioni in ambito UE.</p>
<p><em><strong>E se invece compriamo da un fornitore non residente (UE o extra-UE) beni già “fisicamente” presenti in Italia?</strong></em></p>
<p>In questo caso se i beni in vendita sono già stati precedentemente trasportati/spediti in Italia in un magazzino di consegna, il fornitore deve essere identificato in Italia e la vendita dei beni al cliente italiano dà luogo a un acquisto interno. Pertanto se sei il titolare di partita iva e se il fornitore è in altro Paese UE , dovrai integrare la fattura, mentre se il fornitore è stabilito in un Paese extra-UE dovrai emettere un autofattura (art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).<br />
Se invece acquisti come privato consumatore, dovresti ricevere una fattura con addebito dell’IVA da parte della posizione Iva italiana del fornitore (UE o extra-UE).</p>
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