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	<title>GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</title>
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	<description>Commercialisti e consulenti fiscali a Vigevano e Milano</description>
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	<title>GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</title>
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		<title>Novità IVA nell’ Unione Europea</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 16:03:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; &#160; Definizione di IVA L’IVA (imposta sul valore aggiunto) europea è una imposta sulla spesa dei consumatori. Viene riscossa dai venditori con partita IVA sulle vendite effettuate in Europa e pagata all’autorità fiscale nazionale. L’eventuale pagamento dell’imposta sul valore varia in [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div id="registration-data-preparation" class="border-color-siren padding-left-xsmall padding-right-zero padding-top-zero padding-bottom-zero border-left-8px border-right-zero border-top-zero border-bottom-zero flex-container flex-align-items-stretch flex-align-content-flex-start flex-full-width amsg-2018 fonts-loaded border-color-siren design-Sell">
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<p><strong><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://www.glecommercialisti.it/wp-content/uploads/2022/03/shop-g74c137aad_1920.jpg" alt="" width="755" height="336" class="wp-image-744 aligncenter" srcset="https://www.glecommercialisti.it/wp-content/uploads/2022/03/shop-g74c137aad_1920.jpg 1920w, https://www.glecommercialisti.it/wp-content/uploads/2022/03/shop-g74c137aad_1920-300x134.jpg 300w, https://www.glecommercialisti.it/wp-content/uploads/2022/03/shop-g74c137aad_1920-768x342.jpg 768w, https://www.glecommercialisti.it/wp-content/uploads/2022/03/shop-g74c137aad_1920-1024x456.jpg 1024w" sizes="(max-width: 755px) 100vw, 755px" /></strong></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
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<p><strong>Definizione di IVA</strong></p>
<p>L’IVA (imposta sul valore aggiunto) europea è una imposta sulla spesa dei consumatori. Viene riscossa dai venditori con partita IVA sulle vendite effettuate in Europa e pagata all’autorità fiscale nazionale. L’eventuale pagamento dell’imposta sul valore varia in base al luogo dove viene registrato ai fini IVA il venditore estero e dall’aliquota di imposta sul valore aggiunto in vigore in ogni Paese Europeo.</p>
<p>La maggior parte dei paesi europei consente di registrarsi per l’IVA online sul sito Web dell’autorità fiscale nazionale locale.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="registration-data-preparation" class="border-color-siren padding-left-xsmall padding-right-zero padding-top-zero padding-bottom-zero border-left-8px border-right-zero border-top-zero border-bottom-zero flex-container flex-align-items-stretch flex-align-content-flex-start flex-full-width amsg-2018 fonts-loaded border-color-siren design-Sell">
<p><strong>Quali sono le regole IVA valide in Italia?</strong></p>
<p>L’Italia ha recepito i regolamenti Europei in tema di IVA Europea, pertanto a decorrere dal 1° luglio 2021, la normativa sulle operazioni di e-commerce è la seguente:</p>
<ul>
<li>Operazioni di e-commerce indiretto (ambito B2C):</li>
<li>E’ prevista un’unica soglia pari ad Euro 10.000 valida per tutti i Paesi dell’Unione Europea, al di sopra della quale l’operazione si considera rilevante ai fini IVA nello Stato di destinazione dei beni;</li>
<li>E’ in vigore il regime speciale MOSS alle vendite a distanza di beni (e-commerce indiretto), denominato OSS;</li>
<li>Vi sono specifici obblighi per i soggetti che facilitano, mediante un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi.</li>
</ul>
<p>In base alle nuove disposizioni, per semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali, l’attuale regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico, definito “MOSS “(Mini One Stop Shop), sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali.</p>
<p>In particolare, sono in vigore due nuovi regimi semplificati:</p>
<ul>
<li>il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro dell’Unione Europea e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo;</li>
<li>il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.</li>
</ul>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="registration-data-preparation" class="border-color-siren padding-left-xsmall padding-right-zero padding-top-zero padding-bottom-zero border-left-8px border-right-zero border-top-zero border-bottom-zero flex-container flex-align-items-stretch flex-align-content-flex-start flex-full-width amsg-2018 fonts-loaded border-color-siren design-Sell">
<p><strong>Cosa deve fare un venditore extra Europeo per vendere i suoi prodotti in Italia?</strong></p>
<p>Se sei un venditore extra Europeo e vuoi vendere i tuoi prodotti in Italia devi prima di tutto identificarti da un punto di vista fiscale chiedendo l’attribuzione del numero di partita IVA.</p>
<p>In Italia è possibile identificarsi ai fini IVA in due modi:</p>
<ul>
<li>Modo diretto: devi inviare i moduli cartacei predisposti e correttamente compilati all’agenzia delle Entrate di Pescara</li>
<li>Modo indiretto: puoi nominare un rappresentante fiscale in Italia.</li>
</ul>
<p>Il nostro Team di esperti è a disposizione per supportare la Tua azienda, contattaci.</p>
</div>
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		<title>TRASFERIMENTO UFFICIO SEDE DI MILANO IN VIA SILVA 33</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/trasferimento-ufficio-sede-di-milano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_8573270]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 19:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunichiamo a tutti i clienti che dal 1 di giugno trasferiamo l&#8217;attuale ufficio di Milano di Via Rubens,  in Via Silva 33 a Milano. Vi aspettiamo nella nuova sede. Orari 9:00 – 13:00 &#124; 14:00 – 18:00 dal Lunedì al Venerdì [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;">Comunichiamo a tutti i clienti che dal</span></strong></p>
</blockquote>
<h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">1 di giugno</span></strong></h2>
<blockquote>
<h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;">trasferiamo l&#8217;attuale ufficio di Milano di Via Rubens, </span></strong></h3>
<h2 style="text-align: center;"><strong style="font-size: 23px;"><span style="color: #ff0000;">in Via Silva 33 a Milano.</span></strong></h2>
</blockquote>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">Vi aspettiamo nella nuova sede.</span></h3>
<p style="text-align: center;"><span><strong>Orari</strong><br />
9:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00 dal Lunedì al Venerdì</span></p>
<p style="text-align: center;"><span>Tel. 02 40090771 | email: </span><a href="mailto:info@gleassociati.it">info@gleassociati.it</a></p>
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		<item>
		<title>LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 2020: Ecco le regole ufficiali</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/lotteria-degli-scontrini-2020-ecco-le-regole-ufficiali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_8573270]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 18:32:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dall’Agenzia delle Entrate e dalle Dogane arrivano le istruzioni ufficiali ed una guida tematica in vista dell’avvio dal 1° luglio. La prima estrazione è fissata al 7 agosto 2020, e concorreranno all’aggiudicazione dei premi i contribuenti che avranno comunicato il proprio codice lotteria dal 1° al 30 luglio per spese [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dall’Agenzia delle Entrate e dalle Dogane arrivano le istruzioni ufficiali ed una guida tematica in vista dell’avvio dal 1° luglio.</p>
<p>La prima estrazione è fissata al 7 agosto 2020, e concorreranno all’aggiudicazione dei premi i contribuenti che avranno comunicato il proprio codice lotteria dal 1° al 30 luglio per spese pari ad almeno 1 euro.</p>
<p>Da oggi è attivo il Portale Lotteria, che consentirà di registrarsi ed ottenere il codice necessario per partecipare alle estrazioni.</p>
<p>Il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane non fornisce dettagli sulla sezione cashless della lotteria degli scontrini, ma i premi maggiorati per chi paga con carta o bancomat vi saranno.</p>
<p>In attesa di ulteriori dettagli, vediamo bene le regole contenute nella guida alla lotteria degli scontrini, ufficialmente in avvio dal 1° luglio 2020.</p>
<p>Potranno partecipare alla lotteria degli scontrini 2020 tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia che acquistano beni e servizi, di importo pari o superiore a 1 euro.</p>
<p>Le estrazioni saranno annuali e mensili (dal 2021 anche settimanali).</p>
<p>Partendo dai biglietti che parteciperanno alla lotteria degli scontrini 2020, per ogni acquisto sarà generato un numero di ticket virtuali nel caso di spesa pari almeno ad 1 euro, fino ad un massimo di 1.000 biglietti per acquisti pari o superiori a 1.000 euro.</p>
<p>Nel caso di spesa pari ad 1.50 euro si otterranno due biglietti virtuali della lotteria.</p>
<p>Fondamentale sarà l’apporto dell’esercente: prima dell’emissione dello scontino sarà necessario chiedere di abbinare allo stesso il proprio codice lotteria, da richiedere accedendo all’area pubblica del “Portale lotteria” (<a href="http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/">www.lotteriadegliscontrini.gov.it</a>), messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli da oggi 9 marzo 2020.</p>
<p>Il codice lotteria, in linea con le regole sulla privacy, dovrà essere stampato o salvato sullo smartphone, tablet o cellulare, e mostrato all’esercente al momento dell’acquisto.</p>
<p>L’esercente dovrà acquisire il codice lotteria tramite un lettore ottico collegato al registratore telematico e dovrà trasmettere i dati all’Agenzia delle entrate, come accade in farmacia con la Tessera sanitaria.</p>
<p>Il portale della lotteria degli scontrini di Agenzia delle Entrate e Dogane, accessibile al link <a href="http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/">www.lotteriadegliscontrini.gov.it</a>.</p>
<p>Sarà attraverso questo sito che bisognerà richiedere il codice lotteria. Non servirà registrarsi ma soltanto inserire il proprio codice fiscale. La procedura produrrà un codice alfanumerico, anche in formato (codice a barre).</p>
<p>Il Portale inoltre contiene tutte le informazioni e i servizi specifici previsti per la lotteria. Sarà suddiviso in area pubblica ed area riservata.</p>
<p>Quella riservata sarà accessibile tramite Spid, credenziali Fisconline ed Entratel o Carta nazionale dei servizi (Cns), e consentirà di:</p>
<ul>
<li>consultare il proprio profilo, contenente le informazioni inserite nella fase di registrazione;</li>
<li>controllare il numero di biglietti virtuali della lotteria associati al singolo scontrino commerciale ricevuto;</li>
<li>verificare le vincite;</li>
<li>tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi (ci saranno 90 giorni di tempo).</li>
</ul>
<h3>Premi mensili da 30.000 euro, maxi premio di fine anno da 1 milione</h3>
<p>La lotteria prevede premi per le estrazioni “ordinarie” e ulteriori premi per quelle “zero contanti”, riservate ai pagamenti cashless (non in contanti).</p>
<p>Tutti i premi della lotteria non sono assoggettati ad alcuna tassazione.</p>
<p>Per le estrazioni ordinarie sono previste:</p>
<ul>
<li>un premio da 1 milione di euro per il vincitore dell’estrazione annuale</li>
<li>3 premi da 30.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni mensili</li>
<li>7 premi da 5.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni settimanali, a partire dal 2021.</li>
</ul>
<p>La lotteria cashless (per la quale si è ancora in attesa dell’ok del Garante per la Privacy). Sono previste estrazioni mensili, annuali e, dal 2021, anche settimanali con i seguenti premi:</p>
<ul>
<li>2 premi per l’estrazione annuale
<ul>
<li>un premio da 5 milioni di euro per il consumatore</li>
<li>un premio da 1 milione di euro per l’esercente.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>20 premi per le estrazioni mensili
<ul>
<li>10 premi di 100.000 euro ciascuno ai consumatori</li>
<li>10 premi di 20.000 euro ciascuno agli esercenti.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>30 premi per le estrazioni settimanali (dal 2021)
<ul>
<li>15 premi di 25.000 euro ciascuno per i consumatori</li>
<li>15 premi di 5.000 euro ciascuno per gli esercenti.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Per la lotteria “zero contanti” il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l’esercente.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>PEC (Posta elettronica certificata): in quali casi è davvero utile?</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/pec-posta-elettronica-certificata-in-quali-casi-la-pec-e-davvero-utile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_8573270]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 17:59:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La posta elettronica certificata (PEC) esiste da diversi anni in Italia; viene certificata da appositi soggetti, iscritti in un registro mantenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che devono rispettare requisiti e caratteristiche, per assicurare i dovuti livelli di sicurezza del servizio, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La posta elettronica certificata (PEC) esiste da diversi anni in Italia; viene certificata da appositi soggetti, iscritti in un registro mantenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che devono rispettare requisiti e caratteristiche, per assicurare i dovuti livelli di sicurezza del servizio, ed economici, per garantire gli utenti nel caso in cui si verifichino disservizi o malfunzionamenti.</p>
<p>I gestori, inoltre, hanno obblighi di notificazione all’autorità di controllo (AgID) di eventuali malfunzionamenti o incidenti tali da compromettere il regolare utilizzo dei servizi da parte degli utenti.</p>
<p>Si tratta, quindi, di un servizio pensato per fornire caratteristiche di certezza, sicurezza e validità dei messaggi che transitano attraverso questo sistema, imponendo particolari obblighi ed adempimenti da parte dei fornitori del servizio.</p>
<p>Gli utenti devono comunque porre la necessaria attenzione nel momento in cui utilizzano la PEC, specialmente relativamente all’apertura degli allegati.</p>
<p>La PEC oggi è ampiamente utilizzata nel mondo del lavoro. Per gli avvocati ad esempio, costituisce uno strumento fondamentale per lo svolgimento della loro attività, soprattutto per poter procedere ai vari adempimenti richiesti con l’introduzione del processo civile telematico.</p>
<p>Ad esempio, il Ministero della Giustizia ha promulgato il decreto del 15 ottobre 2019, con cui ha stabilito che tutte le comunicazioni di cancelleria nel settore civile effettuate dal Giudice di Pace di Roma devono essere svolte esclusivamente per via telematica. Ciò a riprova degli indubbi vantaggi che presenta l’utilizzo della PEC in questo settore, eliminando tempi prolungati, costi ed incertezza per gli adempimenti.</p>
<p>Nel mondo delle assicurazioni ha trovato ampia diffusione, dato che consente di agevolmente gestire la rete di vendita e di ricevere ed inviare comunicazioni in maniera rapida e certificata (ricordiamo che la PEC fa piena prova della data ed ora di trasmissione del messaggio da parte del mittente e di consegna del messaggio stesso nella casella del destinatario tanto da essere stata equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno).</p>
<p>Nell’ambito di alcune procedure amministrative, quali ad esempio la SCIA o quelle volte ad ottenere alcune autorizzazioni e/o licenze comunali, la PEC per gli amministratori e gli ingegneri si è rivelata un utile strumento per semplificare le procedure, riducendone notevolmente i costi, sia in termini di costi di spedizione e ricezione di documenti e fascicoli sia in termini di costi collegati al tempo necessario ad effettuare dette spedizioni.</p>
<p>E’ importante ricordare che per poter dar prova dell’invio e ricezione di un messaggio non è sufficiente stampare le ricevute di accettazione e consegna dello stesso, che il sistema provvede ad inviare, ma, trattandosi di documenti informatici, sarà necessario conservare dette ricevute in formato elettronico perché è in tale formato originale che costituiscono mezzo di prova essendo firmate digitalmente dal gestore del sistema.</p>
<p>La diffusione e rilevanza della PEC emerge chiaramente dai numeri del servizio. Esaminando i dati che i gestori inviano ad AgID bimestralmente si desume chiaramente che la PEC è oramai uno strumento diffusissimo e che gli utenti della stessa ne fanno ampio uso.</p>
<p>Nel 2017 il numero complessivo di caselle PEC era di 8.880.630, per un totale di messaggi inviati nel medesimo anno pari a 1.454.655.163. Il 2018 ha segnato una crescita di circa un milione di caselle (pari quindi a circa il 12,5% del totale dell’anno precedente) per un totale di messaggi pari a 1.837.873.468. Dai dati riferiti al solo primo quadrimestre del 2019 emerge che il totale delle caselle è aumentato di un ulteriore milione circa, per arrivare al complessivo numero di 10.518.961 e per un totale di messaggi già inviati in solo questo periodo pari a 822.816.36, quasi il doppio rispetto a quelli che erano stati inviati nel medesimo periodo di tempo il precedente anno.</p>
<p>Già soli questi numeri, oltre 10.000.000 di caselle registrate ed un numero di messaggi che si sta avvicinando ai due miliardi l’anno fanno comprendere come la PEC sia oramai divenuta uno strumento di uso quotidiano nell’attività di imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.</p>
<p>Con molta probabilità l’aumento registrato dall’inizio del 2019 è anche dovuto all’avvio del regime di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi di imposta sul valore aggiunto a maggior dimostrazione che proprio l’esistenza di uno strumento quale la posta elettronica certificata consente di realizzare procedure e semplificazioni amministrative che altrimenti sarebbero molto difficili da porre in essere.</p>
<p>Ai numeri gia indicati si aggiungono quelli dell’INI-PEC, ossia del registro in cui sono indicati i domicili digitali di professionisti e imprese.  Si tratta, di numeri significativi, che danno il segno di come la digitalizzazione almeno dal punto di vista delle comunicazioni elettroniche sia in Italia una realtà oramai consolidata.</p>
<p>La rilevante cifra di 2.000.000.000 di messaggi di posta elettronica certificata, dimostra anche che la PEC è uno strumento necessario per i vari procedimenti in cui è fondamentale avere certezza delle comunicazioni inviate in forma elettronica, dato che senza di essa alcuni adempimenti sarebbero ancora realizzati con le tradizionali comunicazioni cartacee.</p>
<p>Per citare alcuni vantaggi, alle notificazioni di documenti ufficiali, quali gli atti giudiziari, gli atti amministrativi e gli avvisi di accertamento. Ma si pensi anche, proprio grazie all’unione tra fatturazione elettronica e PEC, ai vantaggi derivanti alle aziende, che oggi possono facilmente fornire prova di aver trasmesso i documenti fiscali alle loro controparti, anche nei confronti di istituti di credito a cui eventualmente si rivolgono per ottenere delle anticipazioni.</p>
<p>La PEC, è stato il mezzo informatico con cui effettivamente in Italia si è riusciti a portare alle aziende ed ai professionisti dei concreti benefici, semplificando le attività e riducendo costi e tempi di un considerevole numero di adempimenti, a beneficio della produttività e di minori costi amministrativi.</p>
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		<title>Arriva la Lotteria degli scontrini 2020: ecco come funzionerà</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/arriva-la-lotteria-degli-scontrini-2020-ecco-come-funzionera/</link>
		
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		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 13:16:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>finalmente i tempi sembrano maturi ed il governo, col fine di reperire risorse da mettere nella nuova legge di bilancio 2020, intende utilizzare questo strumento ritenuto anti evasione per aumentare l&#8217;emissione degli scontrini fiscali e i pagamenti elettronici, aumentando quindi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.glecommercialisti.it/arriva-la-lotteria-degli-scontrini-2020-ecco-come-funzionera/">Arriva la Lotteria degli scontrini 2020: ecco come funzionerà</a> proviene da <a href="https://www.glecommercialisti.it">GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>finalmente i tempi sembrano maturi ed il governo, col fine di reperire risorse da mettere nella nuova legge di bilancio 2020, intende utilizzare questo strumento ritenuto anti evasione per aumentare l&#8217;emissione degli scontrini fiscali e i pagamenti elettronici, aumentando quindi la tracciabilità.</p>
<p>La lotteria degli scontrini 2020 prevede 3 estrazioni con premi da 50.000, 30.000 e da 10.000 euro, poi una estrazione all&#8217;anno da 1.000.000. Potranno partecipare all&#8217;estrazione solo i possessori di scontrino. La nuova lotteria degli scontrini funzionerà come una qualsiasi altra lotteria nazionale, ma il cittadino anziché acquistare il biglietto per partecipare all&#8217;estrazione utilizzerà un codice associato allo scontrino fiscale emesso dal negoziante.</p>
<p>L’obiettivo chiaramente è quello di incentivare i cittadini ed i negozianti a vendere e a farsi rilasciare lo scontrino fiscale che diventerà scontrino digitale, per gli acquisti effettuati all&#8217;interno del negozio. In più sono previsti premi per i negozianti e ogni anno, saranno sorteggiati i nuovi settori di spesa per i quali sarà possibile detrarre fatture e ricevute.</p>
<p>In base alle ultime notizie, con la nuova legge di bilancio la lotteria degli scontrini sarà attivata dal primo gennaio 2020. I premi vinti saranno esentasse e non contribuiranno perciò a formare il reddito di chi li percepisce. Inoltre, per incentivare l&#8217;utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, sono istituiti premi speciali da attribuire mediante estrazione aggiuntive, dedicate esclusivamente ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentono il pagamento elettronico.</p>
<p>Sono previsti premi agli esercenti che hanno certificato le operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi.  Per partecipare all&#8217;estrazione, sarà necessario, al momento dell&#8217;acquisto comunicare il proprio codice fiscale al negoziante, e che quest&#8217;ultimo trasmetta all&#8217;Agenzia delle Entrate i dati della singola vendita o prestazione al fine di partecipare all&#8217;estrazione.</p>
<p>Per maggiori informazioni non esitate a contattarci, saremo felici di aiutarvi.</p>
<p><span>GLE COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</span><br />
<span>Milano, via P. Rubens 22</span><br />
<span>02 40090771</span><br />
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<p>&nbsp;</p>
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		<title>NOVITÀ&#8217; 2020 REGIME FORFETTARIO</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/novita-2020-regime-forfettario/</link>
		
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		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 18:32:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Gentili Clienti, La bozza della legge di bilancio 2020 prevede misure che impatteranno sul regime Forfettario. Tuttavia, la situazione a ottobre 2019 è poco chiara e le opinioni politiche al riguardo sono contrastanti. IN ATTESA DI CONFERME UFFICIALI, le ultime anticipazioni allontanano [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.glecommercialisti.it/novita-2020-regime-forfettario/">NOVITÀ&#8217; 2020 REGIME FORFETTARIO</a> proviene da <a href="https://www.glecommercialisti.it">GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Gentili Clienti,</p>
<p>La bozza della <a href="https://www.agendadigitale.eu/documenti/legge-di-bilancio-2020-le-novita-fiscali-per-fare-litalia/">legge di bilancio 2020</a> prevede misure che impatteranno sul regime Forfettario.</p>
<p><u>Tuttavia, la situazione a ottobre 2019 è poco chiara e le opinioni politiche al riguardo sono contrastanti.</u></p>
<p><strong><u>IN ATTESA DI CONFERME UFFICIALI</u></strong>, le ultime anticipazioni allontanano l’ipotesi di obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari e di sistema analitico di determinazione del reddito. E dunque la stretta sulle Partite IVA potrebbe essere meno rigida del previsto.</p>
<p>Sembra altresì probabile che venga reintrodotto il paletto che impedisce l’ingresso nel regime forfettario ai lavoratori dipendenti che guadagnano almeno 30mila euro annui.</p>
<p>E’ necessario attendere il testo della manovra 2020 e del dl fiscale collegato per sapere con precisione come verrà modulata la norma</p>
<p><strong>Forfettario 2020</strong><br />
In base alle attuali anticipazioni, il regime forfettario nel 2020 dovrebbe a grandi linee avere le seguenti regole:</p>
<ul>
<li>aliquota al 15%,</li>
<li>tetto di ricavi 65mila euro,</li>
<li>determinazione del reddito con coefficiente per tipologia di attività</li>
<li>limite di 20mila annui per acquisto beni strumentali, altrettanti per i compensi dei collaboratori.</li>
</ul>
<p><strong>Requisiti di accesso</strong><br />
Non potranno più accedere al regime forfettario i lavoratori dipendenti che guadagnano oltre 30mila euro (in base alla norma attuale, invece, i lavoratori dipendenti possono aprire partita IVA ed entrare nel forfettario nel caso in cui i ricavi dell’attività autonoma siano sotto i 65mila euro).</p>
<p><strong>Flat tax</strong><br />
E’ confermata l’eliminazione invece della flat tax al 20% per le Partite IVA fra i 65mila e i 100mila euro, una norma che era stata inserita nella legge di Bilancio dello scorso anno con entrata in vigore 2021, e che invece il Governo ha deciso di abbandonare, nell’ambito di una nuova strategia fiscale non più incentrata sulla flat tax.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.</p>
<p style="text-align: center;">SCARICA IL PDF</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.glecommercialisti.it/wp-content/uploads/2019/10/circolare-gle-NOVITA-2020-REGIME-FOPRFETTARIO.pdf">circolare NOVITÀ&#8217; 2020 REGIME FORFETTARIO</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Legge di bilancio 2020: confermato l&#8217;esonero dalla fatturazione elettronica per le spese mediche</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/legge-di-bilancio-2020-confermato-lesonero-dalla-fatturazione-elettronica-per-le-spese-mediche/</link>
		
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		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 12:56:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Anche per l’anno 2020 viene confermata la disciplina transitoria per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata che prevede il loro esonero dalla fatturazione elettronica. Inoltre, anche per l&#8217;anno 2020, per i soggetti non [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Anche per l’anno 2020 viene <strong>confermata la disciplina transitoria per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria</strong> ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata <strong>che prevede il loro esonero dalla fatturazione elettronica.</strong></p>
<p>Inoltre, anche per l&#8217;anno 2020, per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria c’è il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI riguardo le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.</p>
<p>Rimane confermato invece l’obbligo della Fattura Elettronica per le prestazioni effettuate da operatori sanitari che non devono essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria.</p>
<p>Come ribadito dall&#8217;Agenzia delle Entrate, anche nella Circolare 14E/2019, la fattura deve essere emessa in formato cartaceo o elettronico, ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.</p>
<p>La circolare 14/2019 affronta anche il caso dei professionisti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche ma che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, come<strong> logopedisti, podologi, fisioterapisti.</strong></p>
<p>Anche per quest’ultimi è in vigore<strong> l’esplicito divieto di fatturazione elettronica,</strong> in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche; di conseguenza, anche tali operatori devono continuare ad emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei clienti finali in formato cartaceo o elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.</p>
<p><span>Per saperne di più contattaci al nostro studio:</span><br />
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<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.glecommercialisti.it/legge-di-bilancio-2020-confermato-lesonero-dalla-fatturazione-elettronica-per-le-spese-mediche/">Legge di bilancio 2020: confermato l&#8217;esonero dalla fatturazione elettronica per le spese mediche</a> proviene da <a href="https://www.glecommercialisti.it">GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</a>.</p>
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		<title>Dal 2020 torna il regime dei minimi: nuova riforma in Legge di Bilancio</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 11:07:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Con l&#8217;abolizione del regime a forfait ed il ritorno al regime dei minimi: le novità, indicate nel DpB inviato all&#8217;UE, inaugurano un nuovo periodo di riforme per la tassazione di professionisti e imprese. Nella Manovra che sarà presentata alle Camere [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;abolizione del regime a forfait ed il ritorno al regime dei minimi: le novità, indicate nel DpB inviato all&#8217;UE, inaugurano un nuovo periodo di riforme per la tassazione di professionisti e imprese.</p>
<p>Nella Manovra che sarà presentata alle Camere entro il 20 ottobre 2019, prenderanno corpo tutte le novità. È già stato messo tutto per iscritto nel Documento Programmatico di Bilancio inviato all’UE che disegna le linee guida delle riforme e che darà corpo alla Legge di Bilancio 2020.</p>
<p>Le nuove regole sulla determinazione del reddito per le piccole partite IVA rappresentano una vera e propria rivoluzione. Il regime forfettario sarà di fatto abolito e, al suo posto, tornerà il regime dei minimi. Inoltre, dal 2020 verranno create “due suddivisioni di reddito” e sopra i 30.000 euro partirà l’obbligo di fatturazione elettronica. Questa nuova riforma porterà all&#8217;abolizione del regime forfettario ed al ritorno, per le piccole partite IVA, del regime dei minimi.</p>
<h4><strong>Cosa cambierà?</strong></h4>
<p>Se ad oggi i forfettari determinano il proprio reddito a forfait, in base a coefficienti differenziati sull’attività svolta, dal 2020 anche le piccole partite IVA dovranno calcolare l’imposta del 15% sul reddito effettivamente prodotto, inteso come differenza tra ricavi e costi, esattamente come avveniva nel “vecchio” regime dei minimi.</p>
<p>Anche per le piccole partite IVA quindi, sarà necessario tenere un minimo di contabilità, ma a quel punto evidentemente non sarà più un regime forfettario&#8230;<br />
Ad ogni modo, la versione definitiva sarà data dal testo della Legge di Bilancio 2020, che dovrà essere trasmesso alle Camere entro il prossimo 20 ottobre 2019.<br />
il Governo, ha momentaneamente varato il DdL di Bilancio (ed il Decreto Fiscale collegato) con la formula “salvo intese”, lasciando spazio a nuove modifiche.</p>
<p>Le novità previste dal 2020 sul regime forfettario e sul ritorno del regime dei contribuenti minimi sono state comunicate all’UE. La nuova rivoluzione è stata attuata come misura necessaria per riequilibrare il regime di tassazione.<br />
Dal 2020 saranno ripristinati i vecchi limiti per l’accesso al regime forfettario ed è ormai quasi certa l’abolizione della flat tax del 20% per le partite IVA dai 65.001 ai 100.000 euro.</p>
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		<title>CIRCOLARE – OTTOBRE 2019 ULTIME NOVITÀ FISCALI</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/circolare-ottobre-2019-ultime-novita-fiscali/</link>
		
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		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 15:02:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Ai tutti i Clienti Loro sedi Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 10 di 12 Movimenti bancari sospetti Ordinanza Corte Cassazione 9.9.2019, n. 22466 È legittimo l’accertamento nei confronti di una società qualora [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ai tutti i Clienti</strong><br />
<strong>Loro sedi</strong><br />
Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 10 di 12</p>
<p>Movimenti bancari sospetti Ordinanza Corte Cassazione 9.9.2019, n. 22466</p>
<p>È legittimo l’accertamento nei confronti di una società qualora il relativo amministratore non “giustifichi” i movimenti bancari sospetti.<br />
Prezzo cessione immobile inferiore al mutuo Ordinanza Corte Cassazione 19.9.2019, n. 23379 È legittimo l’accertamento nei confronti di una società immobiliare che ha ceduto un immobile ad un prezzo inferiore rispetto all’importo del mutuo bancario contratto dall’acquirente.</p>
<p>Licenza vendita alcolici<br />
Nota Agenzia Dogane 20.9.2019, prot. n. 131411/RU<br />
Sono stati forniti chiarimenti in merito al ripristino, ad opera del DL n. 34/2019, dell’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di alcune attività che dal 2017 ne erano state esentate e, in particolare per i soggetti che:<br />
− hanno iniziato l’attività fino al 28.8.2017;<br />
− hanno iniziato l’attività dal 29.8.2017 al 29.6.2019;<br />
− iniziano l’attività dal 30.6.2019.</p>
<p>Data fattura elettronica<br />
Risposta interpello Agenzia Entrate 24.9.2019, n. 389<br />
Sulla fattura elettronica differita è possibile indicare, quale data della fattura, in alternativa alla data dell’ultima operazione (corrispondente, di fatto, a quell  dell’ultimo ddt), l’ultimo giorno del mese. Resta fermo l’invio al SdI entro il giorno 15 del mese successivo.<br />
Inoltre, con riferimento alle fatture relative a prestazioni di servizi, in mancanza del pagamento da parte del cliente, l’emissione della fattura (anticipata) individua la “competenza” dell’IVA a debito.</p>
<p>IVA autoscuole<br />
Risposte interrog. parlamentari 25.9.2019, nn. 5-02751 / 5-02752<br />
A seguito del recepimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito della Risoluzione 2.9.2019, n. 79/E, di quanto sancito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza causa C-449/17, l’attività di scuola guida è imponibile ai fini IVA.</p>
<p>Attualmente “sono allo studio proposte normative” finalizzate ad evitare l’applicazione retroattiva dell’imponibilità.<br />
Ordini di acquisto elettronici SSN<br />
Nota Ragioneria generale dello Stato 26.9.2019<br />
È stato reso noto che “è in corso di aggiornamento la data di decorrenza” (stabilita all’1.10.2019 dal DM 7.12.2018) dell’obbligo, previsto dalla Finanziaria 2018, di effettuazione in formato elettronico degli ordini di acquisto di beni e servizi da parte degli Enti del SSN e di trasmissione degli stessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).</p>
<p><strong>COMMENTI</strong><br />
<strong>LA PRENOTAZIONE DEL “BONUS PUBBLICITÀ” 2019</strong><br />
Il Legislatore con il DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta connesso con le “campagne pubblicitarie” (c.d. “bonus pubblicità”) poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi in un determinato periodo.</p>
<p>Si rammenta che:<br />
• sono ammesse al beneficio le spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line” ovvero emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali);<br />
• per accedere al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia che l’ammontare complessivo dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente.<br />
Con il recente DL n. 59/2019 il bonus in esame:<br />
• è stato reso strutturale (a regime);<br />
• è concesso nella misura (unica) pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (la misura maggiorata del 90% per micro-imprese / PMI / startup innovative è stata soppressa);<br />
• per il 2019 può essere prenotato presentando la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” nel periodo 1.10 – 31.10.2019.  Alla luce del predetto intervento normativo, la disciplina relativa all’agevolazione in esame è riassumibile come segue.</p>
<p>Soggetti<br />
beneficiari<br />
• Imprese / enti non commerciali<br />
• lavoratori autonomi<br />
a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.</p>
<p><strong>Investimenti agevolabili</strong><br />
Spese acquisto spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:<br />
• stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”;<br />
• emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali);<br />
Al fine dell’agevolazione:<br />
• le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97;<br />
• i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile. Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.</p>
<p>Risultano escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:<br />
• televendite di beni / servizi di qualunque tipologia;<br />
• servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;<br />
• servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovraprezzo.</p>
<p>Condizioni per beneficiare dell’agevolazione. È necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia che l’ammontare dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente.</p>
<p><strong>Condizioni per beneficiare dell’agevolazione. </strong><br />
Come specificato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria nella Nota aggiornata al 24.7.2018, “per «stessi mezzi di informazione» si intendono … non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall’altra”.</p>
<p>L’incremento percentuale va riferito agli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente, sui predetti mezzi di informazione. Ciò si riflette sul fatto che, considerata la necessaria sussistenza di un “investimento incrementale”, sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che non hanno sostenuto nell’anno precedente alcuna spesa pubblicitaria.</p>
<p>Agevolazione spettante Il credito d’imposta in esame è concesso “nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati”.</p>
<p>I relativi limiti di spesa sono distinti per:<br />
• investimenti sulla stampa (anche “on line”);<br />
• investimenti sulle emittenti radio – televisive;<br />
In particolare, il credito d’imposta spettante è così determinato: (Investimenti anno n + 1 – investimenti anno n) x 75%<br />
L’ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR. L’effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.</p>
<p>Sul punto, nella citata Nota il Dipartimento sottolinea che “nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario &#8230; è calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, previa verifica della condizione che l’investimento nel suo complesso superi quello dell’anno precedente di un importo pari ad almeno l’uno per cento”.</p>
<p><strong>Utilizzo del credito d’imposta</strong><br />
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dopo la pubblicazione dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi al bonus (codice tributo “6900”).</p>
<p>Il mod. F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p><strong>Rispetto limiti aiuti de minimis. </strong></p>
<p>Il bonus in esame può essere può utilizzato nel rispetto dei requisiti stabiliti<br />
per gli aiuti “de minimis”.<br />
Indicazione nel Mod. REDDITI<br />
Il credito d’imposta spettante va indicato nel mod. REDDITI del periodo d’imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.</p>
<p><strong>Cumulabilità</strong><br />
L’agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee “salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità” dell’agevolazione stessa.</p>
<p><strong>DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AGEVOLAZIONE</strong><br />
I soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’apposita istanza telematica, da inviare, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello.</p>
<p>Per il 2019 l’istanza telematica (di prenotazione) va presentata dall’1.10 al 31.10.2019 (merita sottolineare che, al fine della concessione del bonus in esame, non assume rilevanza l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza).</p>
<p>La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione (la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2019 va trasmessa dall’1.1 al 31.1.2020).</p>
<p><strong>Si rammenta che l’istanza deve contenere:</strong><br />
• i dati identificativi dell’impresa / ente non commerciale / lavoratore autonomo;<br />
• il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati / da effettuare nel corso dell’anno;<br />
• il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente;<br />
Per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio – televisive dall’altra (non il singolo giornale / emittente)<br />
• l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;<br />
• l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media.<br />
È richiesta altresì una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’assenza delle condizioni ostative / interdittive previste dalle disposizioni antimafia.</p>
<p><strong>SCADENZARIO</strong><br />
Mese di Ottobre<br />
Mercoledì 16 ottobre<br />
<strong>IVA</strong><br />
<strong>LIQUIDAZIONE MENSILE</strong><br />
Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell’imposta dovuta.</p>
<p><strong>IRPEF </strong><strong>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</strong><br />
Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).</p>
<p><strong>IRPEF</strong><br />
<strong>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</strong><br />
Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p>
<p><strong>IRPEF</strong><br />
<strong>RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI</strong><br />
Versamento delle ritenute operate (26% &#8211; codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per<br />
• partecipazioni non qualificate;<br />
• partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti nel 2018.</p>
<p><strong>IRPEF</strong><br />
<strong>ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</strong><br />
Versamento delle ritenute operate a settembre relative a:<br />
• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);<br />
• utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);<br />
• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</p>
<p><strong>RITENUTE ALLA FONTE </strong>Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei Investimenti effettuati /da effettuare nel 2019<br />
Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (prenotazione)<br />
1.10 – 31.10.2019<br />
Investimenti effettuati nel 2019 Dichiarazione sostituiva relativa agli investimenti effettuati<br />
1.1 – 31.1.2020</p>
<p><strong>OPERATE DA CONDOMINI</strong> condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).</p>
<p><strong>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</strong><br />
Versamento delle ritenute (21%) operate a settembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).</p>
<p><strong>INPS</strong><br />
<strong>DIPENDENTI</strong><br />
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.</p>
<p><strong>INPS</strong><br />
<strong>GESTIONE SEPARATA</strong><br />
Versamento del contributo del 24% &#8211; 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p>
<p>Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% &#8211; 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.</p>
<p><strong>Domenica 20 ottobre</strong><br />
<strong>IVA</strong><br />
<strong>DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E </strong><strong>LIQUIDAZIONE MOSS</strong><br />
Invio telematico della dichiarazione IVA MOSS del terzo trimestre relativa ai servizi elettronici, di telecomunicazione e radiodiffusione resi a soggetti privati UE e versamento dell’imposta dovuta, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).</p>
<p><strong>Lunedì 21 ottobre</strong></p>
<p><strong>VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA</strong><br />
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel terzo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.</p>
<p><strong>IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE</strong><br />
Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 77,47 come comunicato dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del proprio sito Internet.</p>
<p><strong>Venerdì 25 ottobre</strong><br />
<strong>MOD. 730/2019 INTEGRATIVO</strong><br />
Consegna al CAF / professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2019, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.</p>
<p><strong>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</strong><br />
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali) considerando le nuove soglie. Si rammenta che:<br />
• sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);<br />
• la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;<br />
• i soggetti non obbligati all’invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</p>
<p><strong>Mercoledì 30 ottobre</strong><br />
<strong>MOD. REDDITI 2019 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</strong><br />
Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:<br />
• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);<br />
• IRPEF (saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• addizionale regionale IRPEF (saldo 2018);<br />
• addizionale comunale IRPEF (saldo 2018 e acconto 2019);<br />
• imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• imposta sostitutiva contribuenti forfetari “start-up” (5%, saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;<br />
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;<br />
• imposta sostitutiva (20% &#8211; 26%) dovuta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate;<br />
• cedolare secca (saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• IVIE (saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• IVAFE (saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• contributi IVS (saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• contributi Gestione separata INPS (saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• contributi previdenziali geometri (saldo 2018 e acconto 2019).</p>
<p><strong>MOD. REDDITI 2019</strong><br />
<strong>SOCIETÀ DI CAPITALI ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</strong><br />
Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:<br />
• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);<br />
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;<br />
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;<br />
• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art.</p>
<p><strong>15, DL n. 185/2008.</strong><br />
<strong>MOD. REDDITI 2019 SOCIETÀ DI CAPITALI ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</strong><br />
Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:<br />
• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);<br />
• IRES (saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;<br />
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018 (prima rata). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;<br />
• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</p>
<p><strong>ISA</strong><br />
<strong>ADEGUAMENTO</strong><br />
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli ISA per il 2018 (codice tributo 6494).</p>
<p><strong>MOD. IRAP 2019</strong><br />
<strong>SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</strong><br />
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’IRAP (saldo 2018 e primo acconto 2019) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare.</p>
<p><strong>RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</strong><br />
Versamento dell’imposta sostitutiva (12% &#8211; 16%), con la maggiorazione dello 0,40%, per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2018, e per l’eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 940 a 948, Finanziaria 2019.</p>
<p><strong>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</strong><br />
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2019<br />
(codice tributo 3850).</p>
<p><strong>Giovedì 31 ottobre</strong><br />
<strong>IVA</strong><br />
<strong>CREDITO TRIMESTRALE</strong><br />
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.</p>
<p><strong>ACCISE</strong><br />
<strong>AUTOTRASPORTATORI</strong><br />
Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al terzo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.</p>
<p><strong>CORRISPETTIVI</strong><br />
<strong>DISTRIBUTORI CARBURANTE</strong><br />
Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di settembre, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.</p>
<p><strong>CORRISPETTIVI SOGGETTI SENZA RT (FASE TRANSITORIA)</strong><br />
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di settembre, da parte dei soggetti obbligati dall’1.7.2019 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico “in servizio”.</p>
<p><strong>MOD. 770/2019</strong><br />
Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770<br />
relativo al 2018.</p>
<p><strong>CERTIFICAZIONE UNICA</strong><br />
<strong>REDDITI NON DICHIARABILI NEL MOD. 730/2019</strong><br />
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della Certificazione Unica 2019 contenente esclusivamente redditi 2018 non dichiarabili tramite il mod. 730/2019 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).</p>
<p><strong>INPS</strong><br />
<strong>DIPENDENTI</strong><br />
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre.L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<p><strong>SPESOMETRO ESTERO</strong><br />
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a settembre dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.</p>
<p><strong>CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE</strong><br />
Termine ultimo per l’adesione al servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate per SdI comprese quelle memorizzate nel “periodo transitorio”.</p>
<p><strong>BONUS PUBBLICITÀ</strong><br />
2019<br />
Invio telematico al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della richiesta / prenotazione del c.d. “bonus pubblicità”. In particolare, il termine riguarda la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” per gli investimenti effettuati / da effettuare nel 2019.</p>
<p><strong>VENDITE TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI</strong><br />
Invio all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti passivi IVA che facilitano la vendita a distanza nell’UE tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, dei dati relativi alle vendite di:<br />
• beni (qualsiasi tipologia) effettuate dall’1.5 al 30.9.2019;<br />
• telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop di valore non superiore a € 150 effettuate dal 13.2 al 30.4.2019.</p>
<p>Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.<br />
Cordialità</p>
<p style="text-align: center;">SCARICA IL PDF</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.glecommercialisti.it/wp-content/uploads/2019/10/circolare-OTTOBRE-2019.pdf">circolare OTTOBRE_</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.glecommercialisti.it/circolare-ottobre-2019-ultime-novita-fiscali/">CIRCOLARE – OTTOBRE 2019 ULTIME NOVITÀ FISCALI</a> proviene da <a href="https://www.glecommercialisti.it">GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</a>.</p>
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		<title>NUOVO DECRETO AMBIENTE: bonus per rottamazione di auto e sconto sui prodotti sfusi</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 13:32:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Un bonus fino a duemila euro per rottamare le vecchie auto nelle città metropolitane più inquinate e fino a 5mila euro per chi rinnova il parco auto nelle imprese di consegne. Maxi-sconto su tutti i prodotti sfusi, senza confezione di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.glecommercialisti.it/nuovo-decreto-ambiente-bonus-per-rottamazione-di-auto-e-sconto-sui-prodotti-sfusi/">NUOVO DECRETO AMBIENTE: bonus per rottamazione di auto e sconto sui prodotti sfusi</a> proviene da <a href="https://www.glecommercialisti.it">GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un bonus fino a duemila euro per rottamare le vecchie auto nelle città metropolitane più inquinate e fino a 5mila euro per chi rinnova il parco auto nelle imprese di consegne.<br />
Maxi-sconto su tutti i prodotti sfusi, senza confezione di plastica.</p>
<p>Inoltre, piani per il trasporto pubblico sostenibile e per i parchi nazionali nonché il premio per la Capitale del verde.</p>
<p>Tutto ciò è stato dichiarato in una bozza del decreto legge ambientale anticipato dal Sole 24 ore.</p>
<p><strong>Bonus rottamazione</strong><br />
La bozza del decreto mette in evidenza il bonus rottamazione fino a 2mila euro per chi rottama la propria vettura omologata nella classe euro 4 o precedenti.</p>
<p>Il bonus, sotto forma di credito d’imposta, scatterebbe solo per i residenti delle zone più inquinate nelle città metropolitane, quelle interessate da procedure d’infrazione Ue.</p>
<p>Gli ammonimenti europei, con le procedure 2014/2147 e 2015/2043, sono in realtà molte, perché la prima riguarda Piemonte, Lombardia, Veneto e Lazio e la seconda si allarga anche a Liguria, Toscana, Molise e Sicilia.</p>
<p>Il bonus, che non è collegato all’acquisto di auto nuove e sarebbe utilizzabile per cinque anni a patto di non comprare nei due anni successivi un’autovettura «non a basse emissioni», va però finanziato dai fondi del ministero dell’Ambiente.</p>
<p><strong>Sconto sugli acquisti senza imballaggio</strong><br />
Arriva anche un maxi-sconto sugli alimentari, saponi sfusi, privi di confezione di plastica. «Al fine di ridurre la produzione di imballaggi per i beni alimentari e prodotti detergenti, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un contributo pari al 20% del costo di acquisto di prodotti sfusi e alla spina, privi di imballaggi primari o secondari».</p>
<p>Lo sconto è diretto per gli acquirenti e sotto forma di credito di imposta, nel limite di 10 milioni l&#8217;anno, per i venditori.</p>
<p>Per ulteriori chiarimenti contattaci al nostro studio:</p>
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<p><strong>Milano, via P. Rubens 22</strong><br />
02 40090771</p>
<p><strong>Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 10</strong><br />
0381 81042</p>
<p><strong>Orari</strong><br />
9:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00 dal Lunedì al Venerdì</p>
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