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	<title>attività Archivi - GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</title>
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	<description>Commercialisti e consulenti fiscali a Vigevano e Milano</description>
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	<title>attività Archivi - GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</title>
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		<title>REGIME FORFETTARIO 2019, DA LAVORO DIPENDENTE AD AUTONOMO</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 10:20:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Con la risposta pubblicata lo scorso mese di maggio sul sito dell’Agenzia delle entrate è stato fornito un ulteriore chiarimento in merito all’applicazione della causa di esclusione dall’applicazione del regime forfettario. Come noto, tale risposta ha previsto che costituisce causa di esclusione all’accesso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.glecommercialisti.it/regime-forfettario-2019-da-lavoro-dipendente-ad-autonomo/">REGIME FORFETTARIO 2019, DA LAVORO DIPENDENTE AD AUTONOMO</a> proviene da <a href="https://www.glecommercialisti.it">GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la risposta pubblicata lo scorso mese di maggio sul sito dell’Agenzia delle entrate è stato fornito un ulteriore chiarimento in merito all’applicazione della <strong>causa di esclusione dall’applicazione del regime forfettario</strong>.</p>
<p>Come noto, tale risposta ha previsto che costituisce <strong>causa di esclusione</strong> all’accesso al regime forfettario lo <strong>svolgimento in via prevalente dell’attività nei confronti del datore di lavoro o dell’ex datore di lavoro nei due anni precedenti</strong>.</p>
<p>In merito a tale causa di esclusione, che trova la sua ragione nella volontà di <strong>evitare artificiose trasformazioni di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di lavoro autonomo</strong> al solo fine di ottenere vantaggi fiscali, la circolare<strong> in merito</strong> ha fornito importanti chiarimenti, in base ai quali è stato precisato, in primo luogo, che la prevalenza si realizza laddove <strong>oltre il 50% dei ricavi o dei compensi</strong> provengano dal soggetto con il quale intercorre il di lavoro (o è intercorso nei due anni precedenti).</p>
<p>Inoltre, è stato altresì precisato che la nozione di “<strong>datore di lavoro</strong>” comprende non solo il <strong>soggetto che eroga redditi di lavoro dipendente</strong>, ma anche colui che <strong>eroga alcune categorie di redditi assimilati al lavoro dipendente</strong> (tra cui rientrano i <strong>compensi degli amministratori</strong>).</p>
<p>Nel caso oggetto della <strong>risposta,</strong> il contribuente fa presente di essere stato titolare di un <strong>rapporto di lavoro dipendente</strong>, in qualità di <strong>biologo</strong>, a seguito del superamento di un concorso pubblico.</p>
<p>Ora, per effetto di un ulteriore <strong>concorso pubblico</strong>, l’istante potrebbe assumere nuovamente l’incarico di <strong>biologo</strong>, questa volta tuttavia con <strong>rapporto di lavoro autonomo con la medesima Azienda sanitaria</strong> (come imposto nel bando di concorso).</p>
<p>Pur essendoci <strong>identità soggettiva del datore di lavoro</strong>, l’istante fa presente che l’acquisizione di entrambi gli incarichi di biologo (prima in qualità di lavoratore dipendente, successivamente in qualità di professionista con partita Iva) sono <strong>conseguenza della partecipazione, e del superamento, di un concorso pubblico</strong>, ragion per cui <strong>non vi sarebbe un’artificiosa trasformazione del precedente rapporto di lavoro dipendente in un rapporto di lavoro autonomo</strong> al solo fine di sfruttare il vantaggio fiscale del regime forfettario.</p>
<p><strong>Mancherebbe</strong> quindi, nel caso di specie, quell’<strong>elemento volontaristico </strong>che sta alla base della<strong> causa di esclusione </strong>introdotta dalla Legge di Bilancio 2019.</p>
<p>L’Agenzia delle entrate, dopo aver <b>ripercorso l’iter normativo che ha portato all&#8217;introduzione della causa di esclusione in esame</b>, evidenzia che poiché “<em>il rapporto di lavoro autonomo tra il professionista e l’ente pubblico (con il quale è intercorso un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza) si potrà eventualmente instaurare <b>solo se il primo risulterà vincitore all&#8217;esito di un concorso pubblico</b> bandito dal secondo”</em>, ciò <em>“ <strong>escluderebbe la sussistenza di un’artificiosa trasformazione nel senso sopra descritto</strong></em>”.</p>
<p>Dopo aver escluso la presenza della causa ostativa, l’Agenzia precisa tuttavia che “<strong><em>qualora il contribuente dovesse risultare vincitore del concorso</em></strong><em> e dovesse svolgere a favore dell’Azienda Sanitaria … <strong>un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro</strong> da cui ritrarre <strong>reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente</strong>, lo stesso <strong>non potrebbe</strong> in ogni caso applicare il <strong>regime forfetario</strong> in esame</em>”.</p>
<p>La precisazione non è chiara, ma sembrerebbe <strong>impedire l’accesso al forfettario qualora l’attività effettivamente svolta dal contribuente non sia di lavoro autonomo</strong> (quindi svolta con autonomia ed indipendenza) ma sia di fatto riconducibile ad un’attività di lavoro dipendente (per il quale in precedenza il contribuente è stato assunto).</p>
<p>per maggiori chiarimenti contattaci nel nostro studio:</p>
<p><strong>Milano, via P. Rubens 22</strong><br />
02 40090771</p>
<p><strong>Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 10</strong><br />
0381 81042</p>
<p><strong>Orari</strong><br />
9:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00 dal lunedì al venerdì</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.glecommercialisti.it/regime-forfettario-2019-da-lavoro-dipendente-ad-autonomo/">REGIME FORFETTARIO 2019, DA LAVORO DIPENDENTE AD AUTONOMO</a> proviene da <a href="https://www.glecommercialisti.it">GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</a>.</p>
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		<title>3 SEMPLICI PASSI PER AVVIARE L’ATTIVITÀ DI VENDITA AUTO E MOTO USATE</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/3-semplici-passi-per-avviare-lattivita-di-vendita-auto-e-moto-usate/</link>
		
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		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 15:11:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Vuoi aprire un&#8217;attività di vendita auto e moto usate? Nell&#8217;articolo che stai per leggere, ti spiegheremo quali sono i passi da fare per iniziare. Primo passo: identificare un locale idoneo Identificare un locale idoneo e conforme a norme di legge [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.glecommercialisti.it/3-semplici-passi-per-avviare-lattivita-di-vendita-auto-e-moto-usate/">3 SEMPLICI PASSI PER AVVIARE L’ATTIVITÀ DI VENDITA AUTO E MOTO USATE</a> proviene da <a href="https://www.glecommercialisti.it">GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Vuoi aprire un&#8217;attività di vendita auto e moto usate?</h4>
<h4><span>Nell&#8217;articolo che stai per leggere, ti spiegheremo quali sono i passi da fare per iniziare.</span></h4>
<p><strong>Primo passo: identificare un locale idoneo</strong><br />
Identificare un locale idoneo e conforme a norme di legge che dovrà essere indicato quale luogo nel quale vengono tenuti i veicoli usati che vengono venduti o acquistati.Se invece pensi di poter svolgere una attività di rivendita di auto usate senza utilizzare un deposito dovrai certificare che le vetture che rivendi sono in deposito presso le persone dalla quale le acquisterai.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Secondo passo: p</strong><strong>resentare la SCIA per l’avvio di commercio auto usate</strong></p>
<p>Presentare comunicazione di avvio attività presso il comune dove si intende avviare l’attività (SCIA ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività). In particolare si dovrà fare la segnalazione per il Commercio di Cose Antiche o Usate.<br />
Nel fare la segnalazione se si intende svolgere questa attività tramite e-commerce occorrerà segnalarlo mettendo la spunta su “commercio elettronico” laddove viene richiesta la modalità di svolgimento.<br />
In sede separata occorrerà portare a vidimare il registro dei beni usati, dove andranno indicati i veicoli acquistati e successivamente venduti. Per l’attività di compra-vendita non sono richiesti requisiti professionali. Pertanto l’attività è esercitabile da chiunque e non sono richiesi né diplomi né corsi specifici di formazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> Terzo passo: c</strong><strong>omunicare in Camera di Commercio l’avvio di attività di vendita auto moto usate</strong></p>
<p>Con la ricevuta telematica di presentazione della SCIA si potrà presentare la pratica in Camera di Commercio, attraverso la procedura Comunica.<br />
Con la procedura Comunica si otterrà, attraverso un solo procedimento, ben 3 iscrizioni:</p>
<p>– Attribuzione del numero di partita IVA, in questo caso il codice di attività potrebbe essere: 45.11.01 – <b>Commercio all&#8217;ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri </b>oppure potrebbe essere 45.40.11 <b>Commercio all&#8217;ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori</b></p>
<p>– Iscrizione del titolare della ditta individuale presso l’INPS in qualità di commerciante</p>
<p>– Iscrizione dell’azienda in Camera di Commercio con l’attribuzione del numero REA ovvero Repertorio Economico Amministrativo.</p>
<p>Sotto il profilo IVA l’acquisto e vendita di beni usati è soggetto al regime del margine. In estrema sintesi l’IVA viene assolta solo sulla differenza tra il prezzo di vendita del bene usato e il prezzo di acquisto.<br />
A causa dell’applicazione di tale sistema questo tipo di attività non può accedere al regime forfetario introdotto con la legge di stabilità 2015 e poi modificato nel 2016.<br />
Quindi i regimi contabili applicabili sono quello della cosiddetta <strong>contabilità semplificata</strong> oppure quello della <strong>contabilità ordinaria</strong>.</p>
<p><strong>Aggiornamento del 06/2/2017</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong><strong>Quante imposte pagherò sulla vendita di un’auto usata?</strong></p>
<p>Riceviamo molti messaggi da persone che pur svolgendo una attività di lavoro dipendente pensano di avviare una attività di rivendita auto usate. La domanda ricorrente è: quante tasse devo pagare sulla vendita di una macchina usata?</p>
<p>Riportiamo qui un esempio, semplificato, utile a dare una idea del carico fiscale.</p>
<p>Acquisto auto a 1000</p>
<p>Rivendo auto a 1500</p>
<p>La differenza 500 euro deve essere così suddivisa: 409 rappresenta la base imponibile per le tasse mentre 91 rappresenta iva da versare.</p>
<p>Quindi in sintesi sui 500 euro di margine</p>
<p>91 li do allo stato per l’IVA</p>
<p>143,15 (ipotizzato il 35%) li do allo stato per le imposta</p>
<p>243,50 Imposte versate</p>
<p>Quindi su una differenza di prezzo di 500 euro tra acquisto e vendita dell’auto di fatto in tasca ti rimangono euro <strong>256,50 pari al 51,3%</strong></p>
<p>Ricordiamo inoltre che essendo la rivendita di auto usate sottoposta a un regime IVA “particolare” è esclusa la possibilità di applicare il regime forfettario.</p>
<p>Ovviamente c’è molto da dire ancora sulla fiscalità della attività di vendita di auto usate ed è per questo che puoi richiederci una consulenza.</p>
<p><em>Per altre informazioni e/o approfondimenti ti invitiamo a contattarci.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.glecommercialisti.it/3-semplici-passi-per-avviare-lattivita-di-vendita-auto-e-moto-usate/">3 SEMPLICI PASSI PER AVVIARE L’ATTIVITÀ DI VENDITA AUTO E MOTO USATE</a> proviene da <a href="https://www.glecommercialisti.it">GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</a>.</p>
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