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	<title>autonomo Archivi - GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</title>
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	<description>Commercialisti e consulenti fiscali a Vigevano e Milano</description>
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		<title>REGIME FORFETTARIO 2019, DA LAVORO DIPENDENTE AD AUTONOMO</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 10:20:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Con la risposta pubblicata lo scorso mese di maggio sul sito dell’Agenzia delle entrate è stato fornito un ulteriore chiarimento in merito all’applicazione della causa di esclusione dall’applicazione del regime forfettario. Come noto, tale risposta ha previsto che costituisce causa di esclusione all’accesso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.glecommercialisti.it/regime-forfettario-2019-da-lavoro-dipendente-ad-autonomo/">REGIME FORFETTARIO 2019, DA LAVORO DIPENDENTE AD AUTONOMO</a> proviene da <a href="https://www.glecommercialisti.it">GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la risposta pubblicata lo scorso mese di maggio sul sito dell’Agenzia delle entrate è stato fornito un ulteriore chiarimento in merito all’applicazione della <strong>causa di esclusione dall’applicazione del regime forfettario</strong>.</p>
<p>Come noto, tale risposta ha previsto che costituisce <strong>causa di esclusione</strong> all’accesso al regime forfettario lo <strong>svolgimento in via prevalente dell’attività nei confronti del datore di lavoro o dell’ex datore di lavoro nei due anni precedenti</strong>.</p>
<p>In merito a tale causa di esclusione, che trova la sua ragione nella volontà di <strong>evitare artificiose trasformazioni di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di lavoro autonomo</strong> al solo fine di ottenere vantaggi fiscali, la circolare<strong> in merito</strong> ha fornito importanti chiarimenti, in base ai quali è stato precisato, in primo luogo, che la prevalenza si realizza laddove <strong>oltre il 50% dei ricavi o dei compensi</strong> provengano dal soggetto con il quale intercorre il di lavoro (o è intercorso nei due anni precedenti).</p>
<p>Inoltre, è stato altresì precisato che la nozione di “<strong>datore di lavoro</strong>” comprende non solo il <strong>soggetto che eroga redditi di lavoro dipendente</strong>, ma anche colui che <strong>eroga alcune categorie di redditi assimilati al lavoro dipendente</strong> (tra cui rientrano i <strong>compensi degli amministratori</strong>).</p>
<p>Nel caso oggetto della <strong>risposta,</strong> il contribuente fa presente di essere stato titolare di un <strong>rapporto di lavoro dipendente</strong>, in qualità di <strong>biologo</strong>, a seguito del superamento di un concorso pubblico.</p>
<p>Ora, per effetto di un ulteriore <strong>concorso pubblico</strong>, l’istante potrebbe assumere nuovamente l’incarico di <strong>biologo</strong>, questa volta tuttavia con <strong>rapporto di lavoro autonomo con la medesima Azienda sanitaria</strong> (come imposto nel bando di concorso).</p>
<p>Pur essendoci <strong>identità soggettiva del datore di lavoro</strong>, l’istante fa presente che l’acquisizione di entrambi gli incarichi di biologo (prima in qualità di lavoratore dipendente, successivamente in qualità di professionista con partita Iva) sono <strong>conseguenza della partecipazione, e del superamento, di un concorso pubblico</strong>, ragion per cui <strong>non vi sarebbe un’artificiosa trasformazione del precedente rapporto di lavoro dipendente in un rapporto di lavoro autonomo</strong> al solo fine di sfruttare il vantaggio fiscale del regime forfettario.</p>
<p><strong>Mancherebbe</strong> quindi, nel caso di specie, quell’<strong>elemento volontaristico </strong>che sta alla base della<strong> causa di esclusione </strong>introdotta dalla Legge di Bilancio 2019.</p>
<p>L’Agenzia delle entrate, dopo aver <b>ripercorso l’iter normativo che ha portato all&#8217;introduzione della causa di esclusione in esame</b>, evidenzia che poiché “<em>il rapporto di lavoro autonomo tra il professionista e l’ente pubblico (con il quale è intercorso un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza) si potrà eventualmente instaurare <b>solo se il primo risulterà vincitore all&#8217;esito di un concorso pubblico</b> bandito dal secondo”</em>, ciò <em>“ <strong>escluderebbe la sussistenza di un’artificiosa trasformazione nel senso sopra descritto</strong></em>”.</p>
<p>Dopo aver escluso la presenza della causa ostativa, l’Agenzia precisa tuttavia che “<strong><em>qualora il contribuente dovesse risultare vincitore del concorso</em></strong><em> e dovesse svolgere a favore dell’Azienda Sanitaria … <strong>un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro</strong> da cui ritrarre <strong>reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente</strong>, lo stesso <strong>non potrebbe</strong> in ogni caso applicare il <strong>regime forfetario</strong> in esame</em>”.</p>
<p>La precisazione non è chiara, ma sembrerebbe <strong>impedire l’accesso al forfettario qualora l’attività effettivamente svolta dal contribuente non sia di lavoro autonomo</strong> (quindi svolta con autonomia ed indipendenza) ma sia di fatto riconducibile ad un’attività di lavoro dipendente (per il quale in precedenza il contribuente è stato assunto).</p>
<p>per maggiori chiarimenti contattaci nel nostro studio:</p>
<p><strong>Milano, via P. Rubens 22</strong><br />
02 40090771</p>
<p><strong>Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 10</strong><br />
0381 81042</p>
<p><strong>Orari</strong><br />
9:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00 dal lunedì al venerdì</p>
<p>&nbsp;</p>
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