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	<title>elettronica Archivi - GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</title>
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	<description>Commercialisti e consulenti fiscali a Vigevano e Milano</description>
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		<title>PEC (Posta elettronica certificata): in quali casi è davvero utile?</title>
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		<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 17:59:13 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La posta elettronica certificata (PEC) esiste da diversi anni in Italia; viene certificata da appositi soggetti, iscritti in un registro mantenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che devono rispettare requisiti e caratteristiche, per assicurare i dovuti livelli di sicurezza del servizio, ed economici, per garantire gli utenti nel caso in cui si verifichino disservizi o malfunzionamenti.</p>
<p>I gestori, inoltre, hanno obblighi di notificazione all’autorità di controllo (AgID) di eventuali malfunzionamenti o incidenti tali da compromettere il regolare utilizzo dei servizi da parte degli utenti.</p>
<p>Si tratta, quindi, di un servizio pensato per fornire caratteristiche di certezza, sicurezza e validità dei messaggi che transitano attraverso questo sistema, imponendo particolari obblighi ed adempimenti da parte dei fornitori del servizio.</p>
<p>Gli utenti devono comunque porre la necessaria attenzione nel momento in cui utilizzano la PEC, specialmente relativamente all’apertura degli allegati.</p>
<p>La PEC oggi è ampiamente utilizzata nel mondo del lavoro. Per gli avvocati ad esempio, costituisce uno strumento fondamentale per lo svolgimento della loro attività, soprattutto per poter procedere ai vari adempimenti richiesti con l’introduzione del processo civile telematico.</p>
<p>Ad esempio, il Ministero della Giustizia ha promulgato il decreto del 15 ottobre 2019, con cui ha stabilito che tutte le comunicazioni di cancelleria nel settore civile effettuate dal Giudice di Pace di Roma devono essere svolte esclusivamente per via telematica. Ciò a riprova degli indubbi vantaggi che presenta l’utilizzo della PEC in questo settore, eliminando tempi prolungati, costi ed incertezza per gli adempimenti.</p>
<p>Nel mondo delle assicurazioni ha trovato ampia diffusione, dato che consente di agevolmente gestire la rete di vendita e di ricevere ed inviare comunicazioni in maniera rapida e certificata (ricordiamo che la PEC fa piena prova della data ed ora di trasmissione del messaggio da parte del mittente e di consegna del messaggio stesso nella casella del destinatario tanto da essere stata equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno).</p>
<p>Nell’ambito di alcune procedure amministrative, quali ad esempio la SCIA o quelle volte ad ottenere alcune autorizzazioni e/o licenze comunali, la PEC per gli amministratori e gli ingegneri si è rivelata un utile strumento per semplificare le procedure, riducendone notevolmente i costi, sia in termini di costi di spedizione e ricezione di documenti e fascicoli sia in termini di costi collegati al tempo necessario ad effettuare dette spedizioni.</p>
<p>E’ importante ricordare che per poter dar prova dell’invio e ricezione di un messaggio non è sufficiente stampare le ricevute di accettazione e consegna dello stesso, che il sistema provvede ad inviare, ma, trattandosi di documenti informatici, sarà necessario conservare dette ricevute in formato elettronico perché è in tale formato originale che costituiscono mezzo di prova essendo firmate digitalmente dal gestore del sistema.</p>
<p>La diffusione e rilevanza della PEC emerge chiaramente dai numeri del servizio. Esaminando i dati che i gestori inviano ad AgID bimestralmente si desume chiaramente che la PEC è oramai uno strumento diffusissimo e che gli utenti della stessa ne fanno ampio uso.</p>
<p>Nel 2017 il numero complessivo di caselle PEC era di 8.880.630, per un totale di messaggi inviati nel medesimo anno pari a 1.454.655.163. Il 2018 ha segnato una crescita di circa un milione di caselle (pari quindi a circa il 12,5% del totale dell’anno precedente) per un totale di messaggi pari a 1.837.873.468. Dai dati riferiti al solo primo quadrimestre del 2019 emerge che il totale delle caselle è aumentato di un ulteriore milione circa, per arrivare al complessivo numero di 10.518.961 e per un totale di messaggi già inviati in solo questo periodo pari a 822.816.36, quasi il doppio rispetto a quelli che erano stati inviati nel medesimo periodo di tempo il precedente anno.</p>
<p>Già soli questi numeri, oltre 10.000.000 di caselle registrate ed un numero di messaggi che si sta avvicinando ai due miliardi l’anno fanno comprendere come la PEC sia oramai divenuta uno strumento di uso quotidiano nell’attività di imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.</p>
<p>Con molta probabilità l’aumento registrato dall’inizio del 2019 è anche dovuto all’avvio del regime di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi di imposta sul valore aggiunto a maggior dimostrazione che proprio l’esistenza di uno strumento quale la posta elettronica certificata consente di realizzare procedure e semplificazioni amministrative che altrimenti sarebbero molto difficili da porre in essere.</p>
<p>Ai numeri gia indicati si aggiungono quelli dell’INI-PEC, ossia del registro in cui sono indicati i domicili digitali di professionisti e imprese.  Si tratta, di numeri significativi, che danno il segno di come la digitalizzazione almeno dal punto di vista delle comunicazioni elettroniche sia in Italia una realtà oramai consolidata.</p>
<p>La rilevante cifra di 2.000.000.000 di messaggi di posta elettronica certificata, dimostra anche che la PEC è uno strumento necessario per i vari procedimenti in cui è fondamentale avere certezza delle comunicazioni inviate in forma elettronica, dato che senza di essa alcuni adempimenti sarebbero ancora realizzati con le tradizionali comunicazioni cartacee.</p>
<p>Per citare alcuni vantaggi, alle notificazioni di documenti ufficiali, quali gli atti giudiziari, gli atti amministrativi e gli avvisi di accertamento. Ma si pensi anche, proprio grazie all’unione tra fatturazione elettronica e PEC, ai vantaggi derivanti alle aziende, che oggi possono facilmente fornire prova di aver trasmesso i documenti fiscali alle loro controparti, anche nei confronti di istituti di credito a cui eventualmente si rivolgono per ottenere delle anticipazioni.</p>
<p>La PEC, è stato il mezzo informatico con cui effettivamente in Italia si è riusciti a portare alle aziende ed ai professionisti dei concreti benefici, semplificando le attività e riducendo costi e tempi di un considerevole numero di adempimenti, a beneficio della produttività e di minori costi amministrativi.</p>
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		<title>Legge di bilancio 2020: confermato l&#8217;esonero dalla fatturazione elettronica per le spese mediche</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 12:56:35 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Anche per l’anno 2020 viene <strong>confermata la disciplina transitoria per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria</strong> ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata <strong>che prevede il loro esonero dalla fatturazione elettronica.</strong></p>
<p>Inoltre, anche per l&#8217;anno 2020, per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria c’è il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI riguardo le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.</p>
<p>Rimane confermato invece l’obbligo della Fattura Elettronica per le prestazioni effettuate da operatori sanitari che non devono essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria.</p>
<p>Come ribadito dall&#8217;Agenzia delle Entrate, anche nella Circolare 14E/2019, la fattura deve essere emessa in formato cartaceo o elettronico, ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.</p>
<p>La circolare 14/2019 affronta anche il caso dei professionisti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche ma che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, come<strong> logopedisti, podologi, fisioterapisti.</strong></p>
<p>Anche per quest’ultimi è in vigore<strong> l’esplicito divieto di fatturazione elettronica,</strong> in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche; di conseguenza, anche tali operatori devono continuare ad emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei clienti finali in formato cartaceo o elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.</p>
<p><span>Per saperne di più contattaci al nostro studio:</span><br />
<span>GLE COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</span><br />
<span>Milano, via P. Rubens 22</span><br />
<span>02 40090771</span><br />
<span>Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 10</span><br />
<span>0381 81042</span><br />
<span>Orari</span><br />
<span>9:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00 dal Lunedì al Venerdì</span></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>GUIDA COMPLETA SULLE LE NOVITÀ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 07:39:20 +0000</pubDate>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 1° luglio 2019 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in tema di fatturazione, introdotte con le modifiche apportate dal DL 119/2018 all&#8217;articolo 21 del DPR 633/1972. In base alla nuova formulazione dell’articolo 21, la fattura deve riportare, oltre alla “data di emissione”, la “data di effettuazione dell’operazione”, quando questa differisce dalla data di emissione, e deve essere emessa entro dieci giorni (dodici con la conversione in legge del DL 34/2019) dalla data di effettuazione dell’operazione stessa.</p>
<p>Con la pubblicazione della circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di emissione e annotazione delle fatture, i cui punti principali sono in questa pratica guida.</p>
<h5 style="text-align: center;">SCARICA LA GUIDA COMPLETA CLICCANDO SUL LINK SOTTOSTANTE</h5>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.glecommercialisti.it/wp-content/uploads/2019/07/Novità-fatturazione-elettronica.pdf">Novità-fatturazione-elettronica</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.glecommercialisti.it/guida-sulle-le-novita-della-fatturazione-elettronica/">GUIDA COMPLETA SULLE LE NOVITÀ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA</a> proviene da <a href="https://www.glecommercialisti.it">GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</a>.</p>
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		<title>Fatturazione elettronica, cosa è cambiato dal 1° luglio</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/fatturazione-elettronica-cosa-e-cambiato-dal-1-07/</link>
		
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		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 09:11:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 1° luglio è terminato il periodo transitorio per la fatturazione elettronica. I soggetti titolari di partita IVA, passato il primo semestre di questa nuova esperienza, devono porre molta attenzione a tempi e modalità di emissione delle fatture. Il decreto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.glecommercialisti.it/fatturazione-elettronica-cosa-e-cambiato-dal-1-07/">Fatturazione elettronica, cosa è cambiato dal 1° luglio</a> proviene da <a href="https://www.glecommercialisti.it">GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1° luglio è terminato il periodo transitorio per la fatturazione elettronica.</p>
<p>I soggetti titolari di partita IVA, passato il primo semestre di questa nuova esperienza, devono porre molta attenzione a tempi e modalità di emissione delle fatture. Il decreto infatti ha previsto due novità per le fatture emesse a far data dal 1/07/2019: il documento deve recare “la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre ché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”; vi è la possibilità di emettere la fattura entro 12 giorni dall&#8217;effettuazione dell&#8217;operazione.</p>
<p>Come noto, per il primo semestre, era prevista la possibilità di emettere (e quindi trasmettere alla piattaforma SdI) le fatture entro il termine previsto per la liquidazione periodica senza applicazione di sanzioni per omessa/tardiva fatturazione.</p>
<p>Per i contribuenti mensili la moratoria (per le fatture emesse nel primo semestre) è prevista fino a settembre.  Era inoltre prevista una riduzione delle sanzioni in caso di invio entro il termine per la liquidazione periodica del periodo successivo.</p>
<p>Il maggior termine era stato concesso per consentire agli operatori di familiarizzare con le nuove procedure. Questo, ha sicuramente agevolato i contribuenti, ma dall&#8217;altro lato ha creato un certo lassismo nell&#8217;emissione delle fatture.</p>
<p>Adesso invece sono applicabili le sanzioni. Quindi, come abbiamo detto, l termine di emissione/trasmissione passa a 12 giorni. Naturalmente, per quanto riguarda le fatture differite, il termine ultimo di emissione rimane fermo al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Pertanto, qualora le consegne dei beni avvenute in un determinato mese risultino dai vari documenti di trasporto (o altra documentazione idonea), la relativa fattura potrà essere emessa cumulativamente entro il 15° giorno successivo al mese in cui sono avvenute le cessioni.</p>
<p>Nel campo “data” potrà quindi essere inserita anche la data dell&#8217;ultima cessione avvenuta nel mese o, come spesso accade, semplicemente la data di fine mese e l&#8217;invio può essere effettuato tra il 1° e il 15° giorno del mese successivo.<br />
Infine, In caso di omessa o tardiva fatturazione e perciò di trasmissione oltre i termini previsti, è prevista la sanzione tra il 90% e il 180% dell&#8217;imposta relativa all&#8217;imponibile non fatturato. Si richiama l&#8217;attenzione sul nuovo concetto di emissione della fattura che coincide con la trasmissione allo SdI. In caso di violazioni che non hanno inciso sulla liquidazione dell&#8217;IVA, viene applicata la sanzione fissa tra 250 e 2.000 euro.</p>
<p>Per maggiori informazioni rivolgiti al nostro studio:</p>
<p>GLE COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</p>
<p>Milano, via P. Rubens 22<br />
02 40090771</p>
<p>Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 10<br />
0381 81042</p>
<p>Orari<br />
9:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00 dal Lunedì al Venerdì</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.glecommercialisti.it/fatturazione-elettronica-cosa-e-cambiato-dal-1-07/">Fatturazione elettronica, cosa è cambiato dal 1° luglio</a> proviene da <a href="https://www.glecommercialisti.it">GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</a>.</p>
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		<title>I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA SULLA EMISSIONE / REGISTRAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA:</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/i-chiarimenti-dellagenzia-sulla-emissione-registrazione-della-fattura-elettronica/</link>
		
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		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 13:08:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L’Agenzia delle entrate fornisce nuove precisazioni sulla fattura elettronica, ovvero: termini e modalità di emissione e registrazione dei documenti, Ambito di applicazione imposta di bollo, criteri di compilazione delle autofatture, nuove disposizioni Iva che hanno impatto sul sistema di fatturazione, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.glecommercialisti.it/i-chiarimenti-dellagenzia-sulla-emissione-registrazione-della-fattura-elettronica/">I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA SULLA EMISSIONE / REGISTRAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA:</a> proviene da <a href="https://www.glecommercialisti.it">GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Agenzia delle entrate fornisce nuove precisazioni sulla fattura elettronica, ovvero: termini e modalità di emissione e registrazione dei documenti, Ambito di applicazione imposta di bollo, criteri di compilazione delle autofatture, nuove disposizioni Iva che hanno impatto sul sistema di fatturazione, conservazione e consultazione dei documenti emessi, sanzioni applicabili.</p>
<p>Come ricorda l’Agenzia, il punto di partenza è la regola generale in tema di operazioni rilevanti ai fini Iva.</p>
<p>Vediamo la serie di chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito riguardo  la fatturazione elettronica che in parte rappresentano una conferma di quanto specificato dalla stessa tramite FAQ e altri documenti di prassi pubblicati nel corso del tempo.</p>
<p>Nuovi chiarimenti che riguardano la data da indicare in fattura a decorrere dal 1° luglio 2019 e i conseguenti riflessi sull&#8217;annotazione nel registro fatture emesse.</p>
<p>Bisogna sottolineare che la soluzione indicata dall&#8217;Agenzia non richiede la modifica del tracciato xml da rispettare per l’emissione della fattura elettronica.</p>
<p><em> </em>Con la nuova Circolare dedicata all’obbligo di fatturazione elettronica decorrente dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha raccolto” i chiarimenti forniti nel corso del tempo tramite FAQ e altri documenti di prassi, fornito gli attesi chiarimenti, necessari per applicare l’art. 11, DL n. 119/2018, ai sensi del quale, a decorrere dall’1 luglio 2019, la fattura deve riportare anche la data di esecuzione dell’operazione se diversa dalla data di emissione della stessa.</p>
<p>l’Agenzia ribadisce che, al fine di individuare le fattispecie per le quali vige l’obbligo di fattura elettronica va valutato che l’introduzione della fattura elettronica tramite SdI ha lasciato <em>“impregiudicate quelle fattispecie in</em> <em>cui l’operazione può essere documentata differentemente.</em></p>
<p>La cessione prestazione va certificata con fattura cartacea ovvero con fattura elettronica che transita tramite un canale diverso da SdI.</p>
<p>I chiarimenti di maggior rilievo contenuti nella Circolare in esame riguardano le modalità operative con le quali la fattura immediata può essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione.</p>
<p>In merito si evidenzia che nell&#8217;ambito del “Decreto Crescita” in corso di conversione, è previsto l’allungamento a 12 giorni del predetto termine; nel caso in cui la data di effettuazione dell’operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest’ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione.</p>
<p>Per maggiori informazioni rivolgiti al nostro studio:</p>
<p>GLE COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</p>
<p>Milano, via P. Rubens 22<br />
02 40090771</p>
<p>Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 10<br />
0381 81042</p>
<p>Orari<br />
9:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00 dal Lunedì al Venerdì</p>
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