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	<title>emissione Archivi - GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</title>
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	<description>Commercialisti e consulenti fiscali a Vigevano e Milano</description>
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	<title>emissione Archivi - GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</title>
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		<title>Legge di bilancio 2020: confermato l&#8217;esonero dalla fatturazione elettronica per le spese mediche</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 12:56:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Anche per l’anno 2020 viene confermata la disciplina transitoria per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata che prevede il loro esonero dalla fatturazione elettronica. Inoltre, anche per l&#8217;anno 2020, per i soggetti non [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Anche per l’anno 2020 viene <strong>confermata la disciplina transitoria per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria</strong> ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata <strong>che prevede il loro esonero dalla fatturazione elettronica.</strong></p>
<p>Inoltre, anche per l&#8217;anno 2020, per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria c’è il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI riguardo le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.</p>
<p>Rimane confermato invece l’obbligo della Fattura Elettronica per le prestazioni effettuate da operatori sanitari che non devono essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria.</p>
<p>Come ribadito dall&#8217;Agenzia delle Entrate, anche nella Circolare 14E/2019, la fattura deve essere emessa in formato cartaceo o elettronico, ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.</p>
<p>La circolare 14/2019 affronta anche il caso dei professionisti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche ma che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, come<strong> logopedisti, podologi, fisioterapisti.</strong></p>
<p>Anche per quest’ultimi è in vigore<strong> l’esplicito divieto di fatturazione elettronica,</strong> in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche; di conseguenza, anche tali operatori devono continuare ad emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei clienti finali in formato cartaceo o elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.</p>
<p><span>Per saperne di più contattaci al nostro studio:</span><br />
<span>GLE COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</span><br />
<span>Milano, via P. Rubens 22</span><br />
<span>02 40090771</span><br />
<span>Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 10</span><br />
<span>0381 81042</span><br />
<span>Orari</span><br />
<span>9:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00 dal Lunedì al Venerdì</span></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Fatturazione elettronica, cosa è cambiato dal 1° luglio</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/fatturazione-elettronica-cosa-e-cambiato-dal-1-07/</link>
		
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		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 09:11:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 1° luglio è terminato il periodo transitorio per la fatturazione elettronica. I soggetti titolari di partita IVA, passato il primo semestre di questa nuova esperienza, devono porre molta attenzione a tempi e modalità di emissione delle fatture. Il decreto [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1° luglio è terminato il periodo transitorio per la fatturazione elettronica.</p>
<p>I soggetti titolari di partita IVA, passato il primo semestre di questa nuova esperienza, devono porre molta attenzione a tempi e modalità di emissione delle fatture. Il decreto infatti ha previsto due novità per le fatture emesse a far data dal 1/07/2019: il documento deve recare “la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre ché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”; vi è la possibilità di emettere la fattura entro 12 giorni dall&#8217;effettuazione dell&#8217;operazione.</p>
<p>Come noto, per il primo semestre, era prevista la possibilità di emettere (e quindi trasmettere alla piattaforma SdI) le fatture entro il termine previsto per la liquidazione periodica senza applicazione di sanzioni per omessa/tardiva fatturazione.</p>
<p>Per i contribuenti mensili la moratoria (per le fatture emesse nel primo semestre) è prevista fino a settembre.  Era inoltre prevista una riduzione delle sanzioni in caso di invio entro il termine per la liquidazione periodica del periodo successivo.</p>
<p>Il maggior termine era stato concesso per consentire agli operatori di familiarizzare con le nuove procedure. Questo, ha sicuramente agevolato i contribuenti, ma dall&#8217;altro lato ha creato un certo lassismo nell&#8217;emissione delle fatture.</p>
<p>Adesso invece sono applicabili le sanzioni. Quindi, come abbiamo detto, l termine di emissione/trasmissione passa a 12 giorni. Naturalmente, per quanto riguarda le fatture differite, il termine ultimo di emissione rimane fermo al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Pertanto, qualora le consegne dei beni avvenute in un determinato mese risultino dai vari documenti di trasporto (o altra documentazione idonea), la relativa fattura potrà essere emessa cumulativamente entro il 15° giorno successivo al mese in cui sono avvenute le cessioni.</p>
<p>Nel campo “data” potrà quindi essere inserita anche la data dell&#8217;ultima cessione avvenuta nel mese o, come spesso accade, semplicemente la data di fine mese e l&#8217;invio può essere effettuato tra il 1° e il 15° giorno del mese successivo.<br />
Infine, In caso di omessa o tardiva fatturazione e perciò di trasmissione oltre i termini previsti, è prevista la sanzione tra il 90% e il 180% dell&#8217;imposta relativa all&#8217;imponibile non fatturato. Si richiama l&#8217;attenzione sul nuovo concetto di emissione della fattura che coincide con la trasmissione allo SdI. In caso di violazioni che non hanno inciso sulla liquidazione dell&#8217;IVA, viene applicata la sanzione fissa tra 250 e 2.000 euro.</p>
<p>Per maggiori informazioni rivolgiti al nostro studio:</p>
<p>GLE COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</p>
<p>Milano, via P. Rubens 22<br />
02 40090771</p>
<p>Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 10<br />
0381 81042</p>
<p>Orari<br />
9:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00 dal Lunedì al Venerdì</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA SULLA EMISSIONE / REGISTRAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA:</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/i-chiarimenti-dellagenzia-sulla-emissione-registrazione-della-fattura-elettronica/</link>
		
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		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 13:08:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L’Agenzia delle entrate fornisce nuove precisazioni sulla fattura elettronica, ovvero: termini e modalità di emissione e registrazione dei documenti, Ambito di applicazione imposta di bollo, criteri di compilazione delle autofatture, nuove disposizioni Iva che hanno impatto sul sistema di fatturazione, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.glecommercialisti.it/i-chiarimenti-dellagenzia-sulla-emissione-registrazione-della-fattura-elettronica/">I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA SULLA EMISSIONE / REGISTRAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA:</a> proviene da <a href="https://www.glecommercialisti.it">GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Agenzia delle entrate fornisce nuove precisazioni sulla fattura elettronica, ovvero: termini e modalità di emissione e registrazione dei documenti, Ambito di applicazione imposta di bollo, criteri di compilazione delle autofatture, nuove disposizioni Iva che hanno impatto sul sistema di fatturazione, conservazione e consultazione dei documenti emessi, sanzioni applicabili.</p>
<p>Come ricorda l’Agenzia, il punto di partenza è la regola generale in tema di operazioni rilevanti ai fini Iva.</p>
<p>Vediamo la serie di chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito riguardo  la fatturazione elettronica che in parte rappresentano una conferma di quanto specificato dalla stessa tramite FAQ e altri documenti di prassi pubblicati nel corso del tempo.</p>
<p>Nuovi chiarimenti che riguardano la data da indicare in fattura a decorrere dal 1° luglio 2019 e i conseguenti riflessi sull&#8217;annotazione nel registro fatture emesse.</p>
<p>Bisogna sottolineare che la soluzione indicata dall&#8217;Agenzia non richiede la modifica del tracciato xml da rispettare per l’emissione della fattura elettronica.</p>
<p><em> </em>Con la nuova Circolare dedicata all’obbligo di fatturazione elettronica decorrente dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha raccolto” i chiarimenti forniti nel corso del tempo tramite FAQ e altri documenti di prassi, fornito gli attesi chiarimenti, necessari per applicare l’art. 11, DL n. 119/2018, ai sensi del quale, a decorrere dall’1 luglio 2019, la fattura deve riportare anche la data di esecuzione dell’operazione se diversa dalla data di emissione della stessa.</p>
<p>l’Agenzia ribadisce che, al fine di individuare le fattispecie per le quali vige l’obbligo di fattura elettronica va valutato che l’introduzione della fattura elettronica tramite SdI ha lasciato <em>“impregiudicate quelle fattispecie in</em> <em>cui l’operazione può essere documentata differentemente.</em></p>
<p>La cessione prestazione va certificata con fattura cartacea ovvero con fattura elettronica che transita tramite un canale diverso da SdI.</p>
<p>I chiarimenti di maggior rilievo contenuti nella Circolare in esame riguardano le modalità operative con le quali la fattura immediata può essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione.</p>
<p>In merito si evidenzia che nell&#8217;ambito del “Decreto Crescita” in corso di conversione, è previsto l’allungamento a 12 giorni del predetto termine; nel caso in cui la data di effettuazione dell’operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest’ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione.</p>
<p>Per maggiori informazioni rivolgiti al nostro studio:</p>
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<p>Orari<br />
9:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00 dal Lunedì al Venerdì</p>
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