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	<title>regime forfettario Archivi - GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</title>
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	<description>Commercialisti e consulenti fiscali a Vigevano e Milano</description>
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	<title>regime forfettario Archivi - GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</title>
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		<title>REGIME FORFETTARIO 2019, DA LAVORO DIPENDENTE AD AUTONOMO</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 10:20:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Con la risposta pubblicata lo scorso mese di maggio sul sito dell’Agenzia delle entrate è stato fornito un ulteriore chiarimento in merito all’applicazione della causa di esclusione dall’applicazione del regime forfettario. Come noto, tale risposta ha previsto che costituisce causa di esclusione all’accesso [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la risposta pubblicata lo scorso mese di maggio sul sito dell’Agenzia delle entrate è stato fornito un ulteriore chiarimento in merito all’applicazione della <strong>causa di esclusione dall’applicazione del regime forfettario</strong>.</p>
<p>Come noto, tale risposta ha previsto che costituisce <strong>causa di esclusione</strong> all’accesso al regime forfettario lo <strong>svolgimento in via prevalente dell’attività nei confronti del datore di lavoro o dell’ex datore di lavoro nei due anni precedenti</strong>.</p>
<p>In merito a tale causa di esclusione, che trova la sua ragione nella volontà di <strong>evitare artificiose trasformazioni di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di lavoro autonomo</strong> al solo fine di ottenere vantaggi fiscali, la circolare<strong> in merito</strong> ha fornito importanti chiarimenti, in base ai quali è stato precisato, in primo luogo, che la prevalenza si realizza laddove <strong>oltre il 50% dei ricavi o dei compensi</strong> provengano dal soggetto con il quale intercorre il di lavoro (o è intercorso nei due anni precedenti).</p>
<p>Inoltre, è stato altresì precisato che la nozione di “<strong>datore di lavoro</strong>” comprende non solo il <strong>soggetto che eroga redditi di lavoro dipendente</strong>, ma anche colui che <strong>eroga alcune categorie di redditi assimilati al lavoro dipendente</strong> (tra cui rientrano i <strong>compensi degli amministratori</strong>).</p>
<p>Nel caso oggetto della <strong>risposta,</strong> il contribuente fa presente di essere stato titolare di un <strong>rapporto di lavoro dipendente</strong>, in qualità di <strong>biologo</strong>, a seguito del superamento di un concorso pubblico.</p>
<p>Ora, per effetto di un ulteriore <strong>concorso pubblico</strong>, l’istante potrebbe assumere nuovamente l’incarico di <strong>biologo</strong>, questa volta tuttavia con <strong>rapporto di lavoro autonomo con la medesima Azienda sanitaria</strong> (come imposto nel bando di concorso).</p>
<p>Pur essendoci <strong>identità soggettiva del datore di lavoro</strong>, l’istante fa presente che l’acquisizione di entrambi gli incarichi di biologo (prima in qualità di lavoratore dipendente, successivamente in qualità di professionista con partita Iva) sono <strong>conseguenza della partecipazione, e del superamento, di un concorso pubblico</strong>, ragion per cui <strong>non vi sarebbe un’artificiosa trasformazione del precedente rapporto di lavoro dipendente in un rapporto di lavoro autonomo</strong> al solo fine di sfruttare il vantaggio fiscale del regime forfettario.</p>
<p><strong>Mancherebbe</strong> quindi, nel caso di specie, quell’<strong>elemento volontaristico </strong>che sta alla base della<strong> causa di esclusione </strong>introdotta dalla Legge di Bilancio 2019.</p>
<p>L’Agenzia delle entrate, dopo aver <b>ripercorso l’iter normativo che ha portato all&#8217;introduzione della causa di esclusione in esame</b>, evidenzia che poiché “<em>il rapporto di lavoro autonomo tra il professionista e l’ente pubblico (con il quale è intercorso un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza) si potrà eventualmente instaurare <b>solo se il primo risulterà vincitore all&#8217;esito di un concorso pubblico</b> bandito dal secondo”</em>, ciò <em>“ <strong>escluderebbe la sussistenza di un’artificiosa trasformazione nel senso sopra descritto</strong></em>”.</p>
<p>Dopo aver escluso la presenza della causa ostativa, l’Agenzia precisa tuttavia che “<strong><em>qualora il contribuente dovesse risultare vincitore del concorso</em></strong><em> e dovesse svolgere a favore dell’Azienda Sanitaria … <strong>un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro</strong> da cui ritrarre <strong>reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente</strong>, lo stesso <strong>non potrebbe</strong> in ogni caso applicare il <strong>regime forfetario</strong> in esame</em>”.</p>
<p>La precisazione non è chiara, ma sembrerebbe <strong>impedire l’accesso al forfettario qualora l’attività effettivamente svolta dal contribuente non sia di lavoro autonomo</strong> (quindi svolta con autonomia ed indipendenza) ma sia di fatto riconducibile ad un’attività di lavoro dipendente (per il quale in precedenza il contribuente è stato assunto).</p>
<p>per maggiori chiarimenti contattaci nel nostro studio:</p>
<p><strong>Milano, via P. Rubens 22</strong><br />
02 40090771</p>
<p><strong>Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 10</strong><br />
0381 81042</p>
<p><strong>Orari</strong><br />
9:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00 dal lunedì al venerdì</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Quello che non sai sul regime forfettario</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 13:59:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>In confronto allo scorso anno i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario sono aumentati sensibilmente, ma molti lo stanno applicando senza avere la certezza di essere nel giusto. Le cause di esclusione del regime forfetario sono in parte [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.glecommercialisti.it/quello-che-non-sai-sul-regime-forfettario/">Quello che non sai sul regime forfettario</a> proviene da <a href="https://www.glecommercialisti.it">GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>In confronto allo scorso anno i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario sono aumentati sensibilmente, ma molti lo stanno applicando senza avere la certezza di essere nel giusto.</p>
<p>Le <strong>cause di esclusione</strong> del regime forfetario sono in parte nuove del 1.01.2019 dopo le modifiche apportate dall&#8217;ultima legge di bilancio.Le persone che svolgono attività professionale o di impresa con ricavi o compensi 2018 di ammontare non superiore a 65.000 euro non possono aderire al forfetario se rientrano in <strong>regimi speciali </strong>ai fini IVA (esempio: agenzie di viaggio) e di regimi forfetari di determinazione del reddito, per esempio l&#8217;agriturismo.</p>
<p>L&#8217;esercizio di attività soggette a regimi speciali, chiude l&#8217;accesso al regime per tutte le altre attività eventualmente svolte, anche se non soggette a un regime speciale; sembra che, se il regime speciale sia <strong>rinunciabile</strong>, esercitando l&#8217;opzione poi si può applicare il regime forfetario.L&#8217;unica eccezione è quella dei <strong>produttori agricoli </strong>che rientrano nel reddito agrario entro i limiti, i quali, essendo titolari di un reddito fondiario e non, invece, di un reddito di impresa, possono applicare il regime forfetario per le altre attività eventualmente svolte.</p>
<p>Sono esclusi dal forfetario anche i <strong>soggetti non residenti salvo che producano almeno il 75% del reddito nel territorio dello Stato</strong>, nonché i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano <strong>cessioni di </strong>o di <strong>mezzi di trasporto nuovi.</strong></p>
<p>Sono poi esclusi dall&#8217;applicazione del regime forfetario gli esercenti di attività d&#8217;impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all&#8217;esercizio dell&#8217;attività, <strong>partecipano </strong>a società di persone, associazioni o a imprese familiari; qui c&#8217;è la novità della partecipazione all&#8217;<strong>impresa familiare</strong> che dovrebbe riguardare solo la posizione dei collaboratori.</p>
<p>Dunque la partecipazione in società di persone, di qualsiasi entità, impedisce sempre l&#8217;accesso al regime forfetario tranne che per le società semplici che dichiarano un reddito fondiario. Ma in passato l&#8217;Agenzia (circolare n. 10/E/2016) aveva ribadito che era sufficiente cedere la partecipazione in società di persone prima della fine del periodo d&#8217;imposta.</p>
<p>Per le <strong>partecipazioni in società di capitali</strong> devono essere verificate<strong> 2 condizioni</strong> affinché siano ostative al regime forfetario: la partecipazione deve essere in società a <strong>responsabilità limitata</strong> (e associazioni in partecipazione) e deve essere di <strong>controllo </strong>(dunque di maggioranza); inoltre la società deve esercitare un&#8217;attività <strong>riconducibile </strong>a quella del professionista o dell&#8217;imprenditore aspirante forfetario. Per esempio, un commercialista che detiene una partecipazione di controllo in una Srl che fa elaborazione dati, non potrà applicare il regime forfetario per la sua attività professionale.Qui i dubbi sono molti e in particolare, se sia rilevante anche il controllo di fatto esercitato mediante interposte persone.</p>
<p>I <strong>lavoratori dipendenti</strong> possono svolgere attività in regime forfetario senza preoccuparsi dell&#8217;ammontare del reddito di lavoro dipendente, in quanto è stata abrogata la disposizione che prevedeva il limite massimo di reddito di 30.000 euro; tuttavia, sono esclusi dal regime coloro che esercitano l&#8217;attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro o di colui che lo è stato nei 2 periodi di imposta precedenti nonché a soggetti a loro riconducibili; tale preclusione non opera per coloro i quali svolgono l&#8217;attività nei confronti del soggetto presso cui hanno svolto il periodo di tirocinio obbligatorio prima di iscriversi in un albo professionale.</p>
<p>Qui il dubbio è quello di stabilire se il rapporto prevalente con il datore di lavoro riguardi l&#8217;anno in corso, come si ritiene, o l&#8217;anno precedente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.glecommercialisti.it/quello-che-non-sai-sul-regime-forfettario/">Quello che non sai sul regime forfettario</a> proviene da <a href="https://www.glecommercialisti.it">GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</a>.</p>
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