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	<title>regole Archivi - GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</title>
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	<description>Commercialisti e consulenti fiscali a Vigevano e Milano</description>
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	<title>regole Archivi - GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</title>
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		<title>PEC (Posta elettronica certificata): in quali casi è davvero utile?</title>
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		<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 17:59:13 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La posta elettronica certificata (PEC) esiste da diversi anni in Italia; viene certificata da appositi soggetti, iscritti in un registro mantenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che devono rispettare requisiti e caratteristiche, per assicurare i dovuti livelli di sicurezza del servizio, ed economici, per garantire gli utenti nel caso in cui si verifichino disservizi o malfunzionamenti.</p>
<p>I gestori, inoltre, hanno obblighi di notificazione all’autorità di controllo (AgID) di eventuali malfunzionamenti o incidenti tali da compromettere il regolare utilizzo dei servizi da parte degli utenti.</p>
<p>Si tratta, quindi, di un servizio pensato per fornire caratteristiche di certezza, sicurezza e validità dei messaggi che transitano attraverso questo sistema, imponendo particolari obblighi ed adempimenti da parte dei fornitori del servizio.</p>
<p>Gli utenti devono comunque porre la necessaria attenzione nel momento in cui utilizzano la PEC, specialmente relativamente all’apertura degli allegati.</p>
<p>La PEC oggi è ampiamente utilizzata nel mondo del lavoro. Per gli avvocati ad esempio, costituisce uno strumento fondamentale per lo svolgimento della loro attività, soprattutto per poter procedere ai vari adempimenti richiesti con l’introduzione del processo civile telematico.</p>
<p>Ad esempio, il Ministero della Giustizia ha promulgato il decreto del 15 ottobre 2019, con cui ha stabilito che tutte le comunicazioni di cancelleria nel settore civile effettuate dal Giudice di Pace di Roma devono essere svolte esclusivamente per via telematica. Ciò a riprova degli indubbi vantaggi che presenta l’utilizzo della PEC in questo settore, eliminando tempi prolungati, costi ed incertezza per gli adempimenti.</p>
<p>Nel mondo delle assicurazioni ha trovato ampia diffusione, dato che consente di agevolmente gestire la rete di vendita e di ricevere ed inviare comunicazioni in maniera rapida e certificata (ricordiamo che la PEC fa piena prova della data ed ora di trasmissione del messaggio da parte del mittente e di consegna del messaggio stesso nella casella del destinatario tanto da essere stata equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno).</p>
<p>Nell’ambito di alcune procedure amministrative, quali ad esempio la SCIA o quelle volte ad ottenere alcune autorizzazioni e/o licenze comunali, la PEC per gli amministratori e gli ingegneri si è rivelata un utile strumento per semplificare le procedure, riducendone notevolmente i costi, sia in termini di costi di spedizione e ricezione di documenti e fascicoli sia in termini di costi collegati al tempo necessario ad effettuare dette spedizioni.</p>
<p>E’ importante ricordare che per poter dar prova dell’invio e ricezione di un messaggio non è sufficiente stampare le ricevute di accettazione e consegna dello stesso, che il sistema provvede ad inviare, ma, trattandosi di documenti informatici, sarà necessario conservare dette ricevute in formato elettronico perché è in tale formato originale che costituiscono mezzo di prova essendo firmate digitalmente dal gestore del sistema.</p>
<p>La diffusione e rilevanza della PEC emerge chiaramente dai numeri del servizio. Esaminando i dati che i gestori inviano ad AgID bimestralmente si desume chiaramente che la PEC è oramai uno strumento diffusissimo e che gli utenti della stessa ne fanno ampio uso.</p>
<p>Nel 2017 il numero complessivo di caselle PEC era di 8.880.630, per un totale di messaggi inviati nel medesimo anno pari a 1.454.655.163. Il 2018 ha segnato una crescita di circa un milione di caselle (pari quindi a circa il 12,5% del totale dell’anno precedente) per un totale di messaggi pari a 1.837.873.468. Dai dati riferiti al solo primo quadrimestre del 2019 emerge che il totale delle caselle è aumentato di un ulteriore milione circa, per arrivare al complessivo numero di 10.518.961 e per un totale di messaggi già inviati in solo questo periodo pari a 822.816.36, quasi il doppio rispetto a quelli che erano stati inviati nel medesimo periodo di tempo il precedente anno.</p>
<p>Già soli questi numeri, oltre 10.000.000 di caselle registrate ed un numero di messaggi che si sta avvicinando ai due miliardi l’anno fanno comprendere come la PEC sia oramai divenuta uno strumento di uso quotidiano nell’attività di imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.</p>
<p>Con molta probabilità l’aumento registrato dall’inizio del 2019 è anche dovuto all’avvio del regime di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi di imposta sul valore aggiunto a maggior dimostrazione che proprio l’esistenza di uno strumento quale la posta elettronica certificata consente di realizzare procedure e semplificazioni amministrative che altrimenti sarebbero molto difficili da porre in essere.</p>
<p>Ai numeri gia indicati si aggiungono quelli dell’INI-PEC, ossia del registro in cui sono indicati i domicili digitali di professionisti e imprese.  Si tratta, di numeri significativi, che danno il segno di come la digitalizzazione almeno dal punto di vista delle comunicazioni elettroniche sia in Italia una realtà oramai consolidata.</p>
<p>La rilevante cifra di 2.000.000.000 di messaggi di posta elettronica certificata, dimostra anche che la PEC è uno strumento necessario per i vari procedimenti in cui è fondamentale avere certezza delle comunicazioni inviate in forma elettronica, dato che senza di essa alcuni adempimenti sarebbero ancora realizzati con le tradizionali comunicazioni cartacee.</p>
<p>Per citare alcuni vantaggi, alle notificazioni di documenti ufficiali, quali gli atti giudiziari, gli atti amministrativi e gli avvisi di accertamento. Ma si pensi anche, proprio grazie all’unione tra fatturazione elettronica e PEC, ai vantaggi derivanti alle aziende, che oggi possono facilmente fornire prova di aver trasmesso i documenti fiscali alle loro controparti, anche nei confronti di istituti di credito a cui eventualmente si rivolgono per ottenere delle anticipazioni.</p>
<p>La PEC, è stato il mezzo informatico con cui effettivamente in Italia si è riusciti a portare alle aziende ed ai professionisti dei concreti benefici, semplificando le attività e riducendo costi e tempi di un considerevole numero di adempimenti, a beneficio della produttività e di minori costi amministrativi.</p>
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		<title>Arriva la Lotteria degli scontrini 2020: ecco come funzionerà</title>
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		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 13:16:41 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>finalmente i tempi sembrano maturi ed il governo, col fine di reperire risorse da mettere nella nuova legge di bilancio 2020, intende utilizzare questo strumento ritenuto anti evasione per aumentare l&#8217;emissione degli scontrini fiscali e i pagamenti elettronici, aumentando quindi la tracciabilità.</p>
<p>La lotteria degli scontrini 2020 prevede 3 estrazioni con premi da 50.000, 30.000 e da 10.000 euro, poi una estrazione all&#8217;anno da 1.000.000. Potranno partecipare all&#8217;estrazione solo i possessori di scontrino. La nuova lotteria degli scontrini funzionerà come una qualsiasi altra lotteria nazionale, ma il cittadino anziché acquistare il biglietto per partecipare all&#8217;estrazione utilizzerà un codice associato allo scontrino fiscale emesso dal negoziante.</p>
<p>L’obiettivo chiaramente è quello di incentivare i cittadini ed i negozianti a vendere e a farsi rilasciare lo scontrino fiscale che diventerà scontrino digitale, per gli acquisti effettuati all&#8217;interno del negozio. In più sono previsti premi per i negozianti e ogni anno, saranno sorteggiati i nuovi settori di spesa per i quali sarà possibile detrarre fatture e ricevute.</p>
<p>In base alle ultime notizie, con la nuova legge di bilancio la lotteria degli scontrini sarà attivata dal primo gennaio 2020. I premi vinti saranno esentasse e non contribuiranno perciò a formare il reddito di chi li percepisce. Inoltre, per incentivare l&#8217;utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, sono istituiti premi speciali da attribuire mediante estrazione aggiuntive, dedicate esclusivamente ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentono il pagamento elettronico.</p>
<p>Sono previsti premi agli esercenti che hanno certificato le operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi.  Per partecipare all&#8217;estrazione, sarà necessario, al momento dell&#8217;acquisto comunicare il proprio codice fiscale al negoziante, e che quest&#8217;ultimo trasmetta all&#8217;Agenzia delle Entrate i dati della singola vendita o prestazione al fine di partecipare all&#8217;estrazione.</p>
<p>Per maggiori informazioni non esitate a contattarci, saremo felici di aiutarvi.</p>
<p><span>GLE COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</span><br />
<span>Milano, via P. Rubens 22</span><br />
<span>02 40090771</span><br />
<span>Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 10</span><br />
<span>0381 81042</span><br />
<span>Orari</span><br />
<span>9:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00 dal Lunedì al Venerdì</span></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>NOVITÀ&#8217; 2020 REGIME FORFETTARIO</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/novita-2020-regime-forfettario/</link>
		
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		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 18:32:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Gentili Clienti, La bozza della legge di bilancio 2020 prevede misure che impatteranno sul regime Forfettario. Tuttavia, la situazione a ottobre 2019 è poco chiara e le opinioni politiche al riguardo sono contrastanti. IN ATTESA DI CONFERME UFFICIALI, le ultime anticipazioni allontanano [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Gentili Clienti,</p>
<p>La bozza della <a href="https://www.agendadigitale.eu/documenti/legge-di-bilancio-2020-le-novita-fiscali-per-fare-litalia/">legge di bilancio 2020</a> prevede misure che impatteranno sul regime Forfettario.</p>
<p><u>Tuttavia, la situazione a ottobre 2019 è poco chiara e le opinioni politiche al riguardo sono contrastanti.</u></p>
<p><strong><u>IN ATTESA DI CONFERME UFFICIALI</u></strong>, le ultime anticipazioni allontanano l’ipotesi di obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari e di sistema analitico di determinazione del reddito. E dunque la stretta sulle Partite IVA potrebbe essere meno rigida del previsto.</p>
<p>Sembra altresì probabile che venga reintrodotto il paletto che impedisce l’ingresso nel regime forfettario ai lavoratori dipendenti che guadagnano almeno 30mila euro annui.</p>
<p>E’ necessario attendere il testo della manovra 2020 e del dl fiscale collegato per sapere con precisione come verrà modulata la norma</p>
<p><strong>Forfettario 2020</strong><br />
In base alle attuali anticipazioni, il regime forfettario nel 2020 dovrebbe a grandi linee avere le seguenti regole:</p>
<ul>
<li>aliquota al 15%,</li>
<li>tetto di ricavi 65mila euro,</li>
<li>determinazione del reddito con coefficiente per tipologia di attività</li>
<li>limite di 20mila annui per acquisto beni strumentali, altrettanti per i compensi dei collaboratori.</li>
</ul>
<p><strong>Requisiti di accesso</strong><br />
Non potranno più accedere al regime forfettario i lavoratori dipendenti che guadagnano oltre 30mila euro (in base alla norma attuale, invece, i lavoratori dipendenti possono aprire partita IVA ed entrare nel forfettario nel caso in cui i ricavi dell’attività autonoma siano sotto i 65mila euro).</p>
<p><strong>Flat tax</strong><br />
E’ confermata l’eliminazione invece della flat tax al 20% per le Partite IVA fra i 65mila e i 100mila euro, una norma che era stata inserita nella legge di Bilancio dello scorso anno con entrata in vigore 2021, e che invece il Governo ha deciso di abbandonare, nell’ambito di una nuova strategia fiscale non più incentrata sulla flat tax.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.</p>
<p style="text-align: center;">SCARICA IL PDF</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.glecommercialisti.it/wp-content/uploads/2019/10/circolare-gle-NOVITA-2020-REGIME-FOPRFETTARIO.pdf">circolare NOVITÀ&#8217; 2020 REGIME FORFETTARIO</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>CIRCOLARE – OTTOBRE 2019 ULTIME NOVITÀ FISCALI</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/circolare-ottobre-2019-ultime-novita-fiscali/</link>
		
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		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 15:02:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Ai tutti i Clienti Loro sedi Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 10 di 12 Movimenti bancari sospetti Ordinanza Corte Cassazione 9.9.2019, n. 22466 È legittimo l’accertamento nei confronti di una società qualora [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ai tutti i Clienti</strong><br />
<strong>Loro sedi</strong><br />
Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 10 di 12</p>
<p>Movimenti bancari sospetti Ordinanza Corte Cassazione 9.9.2019, n. 22466</p>
<p>È legittimo l’accertamento nei confronti di una società qualora il relativo amministratore non “giustifichi” i movimenti bancari sospetti.<br />
Prezzo cessione immobile inferiore al mutuo Ordinanza Corte Cassazione 19.9.2019, n. 23379 È legittimo l’accertamento nei confronti di una società immobiliare che ha ceduto un immobile ad un prezzo inferiore rispetto all’importo del mutuo bancario contratto dall’acquirente.</p>
<p>Licenza vendita alcolici<br />
Nota Agenzia Dogane 20.9.2019, prot. n. 131411/RU<br />
Sono stati forniti chiarimenti in merito al ripristino, ad opera del DL n. 34/2019, dell’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di alcune attività che dal 2017 ne erano state esentate e, in particolare per i soggetti che:<br />
− hanno iniziato l’attività fino al 28.8.2017;<br />
− hanno iniziato l’attività dal 29.8.2017 al 29.6.2019;<br />
− iniziano l’attività dal 30.6.2019.</p>
<p>Data fattura elettronica<br />
Risposta interpello Agenzia Entrate 24.9.2019, n. 389<br />
Sulla fattura elettronica differita è possibile indicare, quale data della fattura, in alternativa alla data dell’ultima operazione (corrispondente, di fatto, a quell  dell’ultimo ddt), l’ultimo giorno del mese. Resta fermo l’invio al SdI entro il giorno 15 del mese successivo.<br />
Inoltre, con riferimento alle fatture relative a prestazioni di servizi, in mancanza del pagamento da parte del cliente, l’emissione della fattura (anticipata) individua la “competenza” dell’IVA a debito.</p>
<p>IVA autoscuole<br />
Risposte interrog. parlamentari 25.9.2019, nn. 5-02751 / 5-02752<br />
A seguito del recepimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito della Risoluzione 2.9.2019, n. 79/E, di quanto sancito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza causa C-449/17, l’attività di scuola guida è imponibile ai fini IVA.</p>
<p>Attualmente “sono allo studio proposte normative” finalizzate ad evitare l’applicazione retroattiva dell’imponibilità.<br />
Ordini di acquisto elettronici SSN<br />
Nota Ragioneria generale dello Stato 26.9.2019<br />
È stato reso noto che “è in corso di aggiornamento la data di decorrenza” (stabilita all’1.10.2019 dal DM 7.12.2018) dell’obbligo, previsto dalla Finanziaria 2018, di effettuazione in formato elettronico degli ordini di acquisto di beni e servizi da parte degli Enti del SSN e di trasmissione degli stessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).</p>
<p><strong>COMMENTI</strong><br />
<strong>LA PRENOTAZIONE DEL “BONUS PUBBLICITÀ” 2019</strong><br />
Il Legislatore con il DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta connesso con le “campagne pubblicitarie” (c.d. “bonus pubblicità”) poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi in un determinato periodo.</p>
<p>Si rammenta che:<br />
• sono ammesse al beneficio le spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line” ovvero emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali);<br />
• per accedere al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia che l’ammontare complessivo dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente.<br />
Con il recente DL n. 59/2019 il bonus in esame:<br />
• è stato reso strutturale (a regime);<br />
• è concesso nella misura (unica) pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (la misura maggiorata del 90% per micro-imprese / PMI / startup innovative è stata soppressa);<br />
• per il 2019 può essere prenotato presentando la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” nel periodo 1.10 – 31.10.2019.  Alla luce del predetto intervento normativo, la disciplina relativa all’agevolazione in esame è riassumibile come segue.</p>
<p>Soggetti<br />
beneficiari<br />
• Imprese / enti non commerciali<br />
• lavoratori autonomi<br />
a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.</p>
<p><strong>Investimenti agevolabili</strong><br />
Spese acquisto spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:<br />
• stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”;<br />
• emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali);<br />
Al fine dell’agevolazione:<br />
• le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97;<br />
• i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile. Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.</p>
<p>Risultano escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:<br />
• televendite di beni / servizi di qualunque tipologia;<br />
• servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;<br />
• servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovraprezzo.</p>
<p>Condizioni per beneficiare dell’agevolazione. È necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia che l’ammontare dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente.</p>
<p><strong>Condizioni per beneficiare dell’agevolazione. </strong><br />
Come specificato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria nella Nota aggiornata al 24.7.2018, “per «stessi mezzi di informazione» si intendono … non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall’altra”.</p>
<p>L’incremento percentuale va riferito agli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente, sui predetti mezzi di informazione. Ciò si riflette sul fatto che, considerata la necessaria sussistenza di un “investimento incrementale”, sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che non hanno sostenuto nell’anno precedente alcuna spesa pubblicitaria.</p>
<p>Agevolazione spettante Il credito d’imposta in esame è concesso “nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati”.</p>
<p>I relativi limiti di spesa sono distinti per:<br />
• investimenti sulla stampa (anche “on line”);<br />
• investimenti sulle emittenti radio – televisive;<br />
In particolare, il credito d’imposta spettante è così determinato: (Investimenti anno n + 1 – investimenti anno n) x 75%<br />
L’ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR. L’effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.</p>
<p>Sul punto, nella citata Nota il Dipartimento sottolinea che “nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario &#8230; è calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, previa verifica della condizione che l’investimento nel suo complesso superi quello dell’anno precedente di un importo pari ad almeno l’uno per cento”.</p>
<p><strong>Utilizzo del credito d’imposta</strong><br />
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dopo la pubblicazione dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi al bonus (codice tributo “6900”).</p>
<p>Il mod. F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p><strong>Rispetto limiti aiuti de minimis. </strong></p>
<p>Il bonus in esame può essere può utilizzato nel rispetto dei requisiti stabiliti<br />
per gli aiuti “de minimis”.<br />
Indicazione nel Mod. REDDITI<br />
Il credito d’imposta spettante va indicato nel mod. REDDITI del periodo d’imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.</p>
<p><strong>Cumulabilità</strong><br />
L’agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee “salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità” dell’agevolazione stessa.</p>
<p><strong>DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AGEVOLAZIONE</strong><br />
I soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’apposita istanza telematica, da inviare, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello.</p>
<p>Per il 2019 l’istanza telematica (di prenotazione) va presentata dall’1.10 al 31.10.2019 (merita sottolineare che, al fine della concessione del bonus in esame, non assume rilevanza l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza).</p>
<p>La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione (la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2019 va trasmessa dall’1.1 al 31.1.2020).</p>
<p><strong>Si rammenta che l’istanza deve contenere:</strong><br />
• i dati identificativi dell’impresa / ente non commerciale / lavoratore autonomo;<br />
• il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati / da effettuare nel corso dell’anno;<br />
• il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente;<br />
Per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio – televisive dall’altra (non il singolo giornale / emittente)<br />
• l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;<br />
• l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media.<br />
È richiesta altresì una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’assenza delle condizioni ostative / interdittive previste dalle disposizioni antimafia.</p>
<p><strong>SCADENZARIO</strong><br />
Mese di Ottobre<br />
Mercoledì 16 ottobre<br />
<strong>IVA</strong><br />
<strong>LIQUIDAZIONE MENSILE</strong><br />
Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell’imposta dovuta.</p>
<p><strong>IRPEF </strong><strong>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</strong><br />
Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).</p>
<p><strong>IRPEF</strong><br />
<strong>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</strong><br />
Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p>
<p><strong>IRPEF</strong><br />
<strong>RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI</strong><br />
Versamento delle ritenute operate (26% &#8211; codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per<br />
• partecipazioni non qualificate;<br />
• partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti nel 2018.</p>
<p><strong>IRPEF</strong><br />
<strong>ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</strong><br />
Versamento delle ritenute operate a settembre relative a:<br />
• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);<br />
• utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);<br />
• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</p>
<p><strong>RITENUTE ALLA FONTE </strong>Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei Investimenti effettuati /da effettuare nel 2019<br />
Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (prenotazione)<br />
1.10 – 31.10.2019<br />
Investimenti effettuati nel 2019 Dichiarazione sostituiva relativa agli investimenti effettuati<br />
1.1 – 31.1.2020</p>
<p><strong>OPERATE DA CONDOMINI</strong> condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).</p>
<p><strong>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</strong><br />
Versamento delle ritenute (21%) operate a settembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).</p>
<p><strong>INPS</strong><br />
<strong>DIPENDENTI</strong><br />
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.</p>
<p><strong>INPS</strong><br />
<strong>GESTIONE SEPARATA</strong><br />
Versamento del contributo del 24% &#8211; 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p>
<p>Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% &#8211; 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.</p>
<p><strong>Domenica 20 ottobre</strong><br />
<strong>IVA</strong><br />
<strong>DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E </strong><strong>LIQUIDAZIONE MOSS</strong><br />
Invio telematico della dichiarazione IVA MOSS del terzo trimestre relativa ai servizi elettronici, di telecomunicazione e radiodiffusione resi a soggetti privati UE e versamento dell’imposta dovuta, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).</p>
<p><strong>Lunedì 21 ottobre</strong></p>
<p><strong>VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA</strong><br />
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel terzo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.</p>
<p><strong>IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE</strong><br />
Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 77,47 come comunicato dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del proprio sito Internet.</p>
<p><strong>Venerdì 25 ottobre</strong><br />
<strong>MOD. 730/2019 INTEGRATIVO</strong><br />
Consegna al CAF / professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2019, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.</p>
<p><strong>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</strong><br />
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali) considerando le nuove soglie. Si rammenta che:<br />
• sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);<br />
• la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;<br />
• i soggetti non obbligati all’invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</p>
<p><strong>Mercoledì 30 ottobre</strong><br />
<strong>MOD. REDDITI 2019 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</strong><br />
Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:<br />
• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);<br />
• IRPEF (saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• addizionale regionale IRPEF (saldo 2018);<br />
• addizionale comunale IRPEF (saldo 2018 e acconto 2019);<br />
• imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• imposta sostitutiva contribuenti forfetari “start-up” (5%, saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;<br />
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;<br />
• imposta sostitutiva (20% &#8211; 26%) dovuta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate;<br />
• cedolare secca (saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• IVIE (saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• IVAFE (saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• contributi IVS (saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• contributi Gestione separata INPS (saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• contributi previdenziali geometri (saldo 2018 e acconto 2019).</p>
<p><strong>MOD. REDDITI 2019</strong><br />
<strong>SOCIETÀ DI CAPITALI ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</strong><br />
Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:<br />
• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);<br />
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;<br />
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;<br />
• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art.</p>
<p><strong>15, DL n. 185/2008.</strong><br />
<strong>MOD. REDDITI 2019 SOCIETÀ DI CAPITALI ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</strong><br />
Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:<br />
• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);<br />
• IRES (saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2018 e primo acconto 2019);<br />
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;<br />
• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018 (prima rata). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;<br />
• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</p>
<p><strong>ISA</strong><br />
<strong>ADEGUAMENTO</strong><br />
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli ISA per il 2018 (codice tributo 6494).</p>
<p><strong>MOD. IRAP 2019</strong><br />
<strong>SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</strong><br />
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’IRAP (saldo 2018 e primo acconto 2019) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare.</p>
<p><strong>RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</strong><br />
Versamento dell’imposta sostitutiva (12% &#8211; 16%), con la maggiorazione dello 0,40%, per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2018, e per l’eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 940 a 948, Finanziaria 2019.</p>
<p><strong>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</strong><br />
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2019<br />
(codice tributo 3850).</p>
<p><strong>Giovedì 31 ottobre</strong><br />
<strong>IVA</strong><br />
<strong>CREDITO TRIMESTRALE</strong><br />
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.</p>
<p><strong>ACCISE</strong><br />
<strong>AUTOTRASPORTATORI</strong><br />
Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al terzo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.</p>
<p><strong>CORRISPETTIVI</strong><br />
<strong>DISTRIBUTORI CARBURANTE</strong><br />
Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di settembre, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.</p>
<p><strong>CORRISPETTIVI SOGGETTI SENZA RT (FASE TRANSITORIA)</strong><br />
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di settembre, da parte dei soggetti obbligati dall’1.7.2019 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico “in servizio”.</p>
<p><strong>MOD. 770/2019</strong><br />
Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770<br />
relativo al 2018.</p>
<p><strong>CERTIFICAZIONE UNICA</strong><br />
<strong>REDDITI NON DICHIARABILI NEL MOD. 730/2019</strong><br />
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della Certificazione Unica 2019 contenente esclusivamente redditi 2018 non dichiarabili tramite il mod. 730/2019 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).</p>
<p><strong>INPS</strong><br />
<strong>DIPENDENTI</strong><br />
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre.L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<p><strong>SPESOMETRO ESTERO</strong><br />
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a settembre dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.</p>
<p><strong>CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE</strong><br />
Termine ultimo per l’adesione al servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate per SdI comprese quelle memorizzate nel “periodo transitorio”.</p>
<p><strong>BONUS PUBBLICITÀ</strong><br />
2019<br />
Invio telematico al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della richiesta / prenotazione del c.d. “bonus pubblicità”. In particolare, il termine riguarda la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” per gli investimenti effettuati / da effettuare nel 2019.</p>
<p><strong>VENDITE TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI</strong><br />
Invio all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti passivi IVA che facilitano la vendita a distanza nell’UE tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, dei dati relativi alle vendite di:<br />
• beni (qualsiasi tipologia) effettuate dall’1.5 al 30.9.2019;<br />
• telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop di valore non superiore a € 150 effettuate dal 13.2 al 30.4.2019.</p>
<p>Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.<br />
Cordialità</p>
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<p style="text-align: center;"><a href="https://www.glecommercialisti.it/wp-content/uploads/2019/10/circolare-OTTOBRE-2019.pdf">circolare OTTOBRE_</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.glecommercialisti.it/circolare-ottobre-2019-ultime-novita-fiscali/">CIRCOLARE – OTTOBRE 2019 ULTIME NOVITÀ FISCALI</a> proviene da <a href="https://www.glecommercialisti.it">GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</a>.</p>
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		<title>SRL senza notaio, costituzione online e a costi ridotti: le novità nella direttiva UE</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 12:25:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La direttiva apre la strada alla possibilità di costituire società senza passare necessariamente dal notaio, così come previsto ad oggi esclusivamente per le startup innovative. L’obiettivo primario è quello di ridurre i costi per le imprese. È con l’ultima direttiva UE 2017/1132 vengono introdotte importanti novità. Tutti gli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.glecommercialisti.it/srl-senza-notaio-costituzione-online-e-a-costi-ridotti-le-novita-nella-direttiva-ue/">SRL senza notaio, costituzione online e a costi ridotti: le novità nella direttiva UE</a> proviene da <a href="https://www.glecommercialisti.it">GLE DOTTORI COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La direttiva apre la strada alla possibilità di costituire società senza passare necessariamente dal notaio, così come previsto ad oggi esclusivamente per le startup innovative.</p>
<p>L’obiettivo primario è quello di ridurre i costi per le imprese. È con l’ultima direttiva UE 2017/1132 vengono introdotte importanti novità.</p>
<p>Tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea avranno tempo fino al 2021 per recepire la <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0080.01.ITA&amp;toc=OJ:L:2019:186:TOC">direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE dell’11 luglio 2019</a>.</p>
<p>La costituzione delle SRL senza notaio e con procedura completamente online è un’opportunità per ridurre costi, tempi e oneri amministrativi, in particolare per le piccole e medie imprese.</p>
<h5><strong>Ridurre i costi in termini di tempo</strong></h5>
<p>Tra i costi relativi alla costituzione di società, la direttiva dell’UE parla anche del costo in termini di tempo, come nei casi in cui si rende necessaria la presenza fisica del richiedente per il completamento di una pratica.</p>
<p>La direttiva UE fissa dei termini ben precisi: la procedura di costituzione online dovrà svolgersi al massimo in 5 giorni per le società costituite da persone fisiche, giorni che diventano massimo 10 negli altri casi.</p>
<p>Per il recepimento delle novità introdotte nell’ottica della creazione di impresa in modalità completamente digitale, sarà necessario predisporre i modelli di costituzione online e ancor prima lo sportello digitale unico che diventerà il punto di riferimento per la creazione di società nella forma di SRL ordinarie o semplificate.</p>
<p>Qualora i richiedenti utilizzino i modelli messi a disposizione online, si riterrà soddisfatto anche l’obbligo di disporre degli atti della società redatti e certificati in forma di atti pubblici, qualora non sia previsto un controllo preventivo amministrativo o giudiziario.</p>
<p>In ogni caso tutti gli Stati dell’Unione Europea dovranno assicurare la possibilità di costituzione online presentando documenti o informazioni in formato elettronico, comprese le copie elettroniche dei documenti.</p>
<p>Anche qualora la costituzione della società preveda il versamento di un capitale sociale, sarà necessario assicurare che il pagamento possa essere effettuato online, su un conto bancario della banca che opera nell’Unione.</p>
<p>Qualora non sia possibile completare la procedura di costituzione online nei tempi dettati dalla direttiva, l’Amministrazione competente dovrà giustificare il ritardo al richiedente.</p>
<p>Inoltre, in tutti i casi in cui non dovesse ravvisarsi un motivo di sospetto di inosservanza delle norme, bisognerà consentire di svolgere l’intera procedura online senza la necessità della presenza fisica dei contribuenti.</p>
<p>L’obiettivo della direttiva UE è chiaro: evitare di far precipitare chi vuole fare impresa nel groviglio della burocrazia. Ora vedremo quando e come la novità sarà recepita dall’Italia. La dead line è fissata al 1° agosto 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>GUIDA COMPLETA SULLE LE NOVITÀ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 07:39:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il 1° luglio 2019 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in tema di fatturazione, introdotte con le modifiche apportate dal DL 119/2018 all&#8217;articolo 21 del DPR 633/1972. In base alla nuova formulazione dell’articolo 21, la fattura deve riportare, oltre [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 1° luglio 2019 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in tema di fatturazione, introdotte con le modifiche apportate dal DL 119/2018 all&#8217;articolo 21 del DPR 633/1972. In base alla nuova formulazione dell’articolo 21, la fattura deve riportare, oltre alla “data di emissione”, la “data di effettuazione dell’operazione”, quando questa differisce dalla data di emissione, e deve essere emessa entro dieci giorni (dodici con la conversione in legge del DL 34/2019) dalla data di effettuazione dell’operazione stessa.</p>
<p>Con la pubblicazione della circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di emissione e annotazione delle fatture, i cui punti principali sono in questa pratica guida.</p>
<h5 style="text-align: center;">SCARICA LA GUIDA COMPLETA CLICCANDO SUL LINK SOTTOSTANTE</h5>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.glecommercialisti.it/wp-content/uploads/2019/07/Novità-fatturazione-elettronica.pdf">Novità-fatturazione-elettronica</a></p>
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		<title>I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA SULLA EMISSIONE / REGISTRAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA:</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 13:08:20 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Agenzia delle entrate fornisce nuove precisazioni sulla fattura elettronica, ovvero: termini e modalità di emissione e registrazione dei documenti, Ambito di applicazione imposta di bollo, criteri di compilazione delle autofatture, nuove disposizioni Iva che hanno impatto sul sistema di fatturazione, conservazione e consultazione dei documenti emessi, sanzioni applicabili.</p>
<p>Come ricorda l’Agenzia, il punto di partenza è la regola generale in tema di operazioni rilevanti ai fini Iva.</p>
<p>Vediamo la serie di chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito riguardo  la fatturazione elettronica che in parte rappresentano una conferma di quanto specificato dalla stessa tramite FAQ e altri documenti di prassi pubblicati nel corso del tempo.</p>
<p>Nuovi chiarimenti che riguardano la data da indicare in fattura a decorrere dal 1° luglio 2019 e i conseguenti riflessi sull&#8217;annotazione nel registro fatture emesse.</p>
<p>Bisogna sottolineare che la soluzione indicata dall&#8217;Agenzia non richiede la modifica del tracciato xml da rispettare per l’emissione della fattura elettronica.</p>
<p><em> </em>Con la nuova Circolare dedicata all’obbligo di fatturazione elettronica decorrente dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha raccolto” i chiarimenti forniti nel corso del tempo tramite FAQ e altri documenti di prassi, fornito gli attesi chiarimenti, necessari per applicare l’art. 11, DL n. 119/2018, ai sensi del quale, a decorrere dall’1 luglio 2019, la fattura deve riportare anche la data di esecuzione dell’operazione se diversa dalla data di emissione della stessa.</p>
<p>l’Agenzia ribadisce che, al fine di individuare le fattispecie per le quali vige l’obbligo di fattura elettronica va valutato che l’introduzione della fattura elettronica tramite SdI ha lasciato <em>“impregiudicate quelle fattispecie in</em> <em>cui l’operazione può essere documentata differentemente.</em></p>
<p>La cessione prestazione va certificata con fattura cartacea ovvero con fattura elettronica che transita tramite un canale diverso da SdI.</p>
<p>I chiarimenti di maggior rilievo contenuti nella Circolare in esame riguardano le modalità operative con le quali la fattura immediata può essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione.</p>
<p>In merito si evidenzia che nell&#8217;ambito del “Decreto Crescita” in corso di conversione, è previsto l’allungamento a 12 giorni del predetto termine; nel caso in cui la data di effettuazione dell’operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest’ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione.</p>
<p>Per maggiori informazioni rivolgiti al nostro studio:</p>
<p>GLE COMMERCIALISTI &amp; ASSOCIATI</p>
<p>Milano, via P. Rubens 22<br />
02 40090771</p>
<p>Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 10<br />
0381 81042</p>
<p>Orari<br />
9:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00 dal Lunedì al Venerdì</p>
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		<title>PROROGATI AL 30 SETTEMBRE 2019 I VERSAMENTI DEL MODELLO REDDITI 2019 DEI SOGGETTI ISA</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/prorogati-al-30-settembre-2019-i-versamenti-del-modello-redditi-2019-dei-soggetti-isa/</link>
		
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		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 11:11:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Concesso più tempo per i versamenti d’imposta. Con un emendamento al decreto crescita approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera viene, infatti, previsto lo slittamento al 30 settembre dei versamenti delle imposte per: partite Iva (professionisti, ditte e società) [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Concesso più tempo per i versamenti d’imposta. Con un emendamento al decreto crescita approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera viene, infatti, previsto lo slittamento al 30 settembre dei versamenti delle imposte per: partite Iva (professionisti, ditte e società) soggette al nuovo strumento di calcolo di ricavi o compensi.</p>
<p>Una proroga che coinvolge anche i membri delle società chiamate appunto a compilare le pagelle fiscali.</p>
<p>Nell’iter di conversione del “Decreto crescita”, è stato approvato un emendamento che dispone la proroga al 30.9.2019 del termine di versamento delle imposte risultanti dal modello redditi IRAP, IVA 2019 a favore dei soggetti tenuti all’applicazione dei nuovi ISA.</p>
<p>La nuova disposizione concede quindi una maggiore dilazione rispetto alla avanzata proroga del 22 luglio.</p>
<p>Contestualmente è stato approvato un ulteriore emendamento che fissa al 30 novembre la presentazione del modello REDDITI / IRAP Per il 2019, considerato che il 30 novembre cade di sabato, l’invio va effettuato entro il 2 dicembre 2019</p>
<p>Per la versione definitiva delle nuove disposizioni è bisognerà attendere l’approvazione del testo da parte della Camera e del senato.</p>
<p>Nei giorni scorsi è stata avanzata la predisposizione di un apposito DPCM contenente la rinvio</p>
<p>dei termini di versamento delle imposte (saldo 2018 e acconto 2019) risultanti dal modello REDDITI IRAP, IVA 2019, al fine di venire incontro alle esigenze degli intermediari e contribuenti.</p>
<p>Il rinvio al 22 luglio 2019 senza maggiorazione e al 21 agosto 2019 con maggiorazione dello 0,40% riguardava i soggetti esercenti in attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, compresi i contribuenti minimi / forfetari.</p>
<p>I NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO PER I SOGGETTI ISA</p>
<p>Per le persone che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di importo non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione;  i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive … nonché dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019”.</p>
<p>È anche previsto che la proroga interessa anche i soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA.</p>
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		<item>
		<title>Nessun accesso al regime forfettario se si è consapevoli del superamento del limite</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/nessun-accesso-al-regime-forfettario-se-si-e-consapevoli-del-superamento-del-limite/</link>
		
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		<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 15:03:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Non è possibile l’accesso alla tassazione agevolata del regime forfettario, se si è già consapevoli del superamento del limite di 65.000 euro entro l’anno. A sottolinearlo è l&#8217;Agenzia delle Entrate con la risposta all&#8217;interpello numero 195 del 17 giugno 2019, analizzando il [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Non è possibile l’accesso alla tassazione agevolata del regime forfettario, se si è già consapevoli del superamento del limite di 65.000 euro entro l’anno. A sottolinearlo è l&#8217;Agenzia delle Entrate con la risposta all&#8217;interpello numero 195 del 17 giugno 2019, analizzando il caso di un promotore finanziario.</p>
<p>I contribuenti che intendono applicare la tassazione agevolata, infatti, hanno l’obbligo di comunicare che presumono di rispettare i requisiti stabiliti dalla legge. Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all&#8217;interpello numero 195 del 17 giugno 2019, che analizza il caso di un promotore finanziario che in quest’anno recupererà somme arretrate per un valore superiore alla soglia fissata.</p>
<p>Nel 2019 il regime forfettario ha debuttato con una nuova veste: una delle modifiche più rilevanti è stata proprio la decisione di portare il limite dei ricavi a 65.000 euro. Fino al 2018, i contribuenti potevano avere accesso alla tassazione agevolata per un importo massimo che andava dai 25.000 ai 50.000, in base all&#8217;attività svolta.</p>
<p>Con la Legge di Bilancio 2019, la soglia è stata portata più avanti e l’attività svolta non fa più differenza: in questo modo la platea dei potenziali beneficiari si è allargata.</p>
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		<title>Quello che non sai sul regime forfettario</title>
		<link>https://www.glecommercialisti.it/quello-che-non-sai-sul-regime-forfettario/</link>
		
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		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 13:59:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>In confronto allo scorso anno i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario sono aumentati sensibilmente, ma molti lo stanno applicando senza avere la certezza di essere nel giusto. Le cause di esclusione del regime forfetario sono in parte [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In confronto allo scorso anno i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario sono aumentati sensibilmente, ma molti lo stanno applicando senza avere la certezza di essere nel giusto.</p>
<p>Le <strong>cause di esclusione</strong> del regime forfetario sono in parte nuove del 1.01.2019 dopo le modifiche apportate dall&#8217;ultima legge di bilancio.Le persone che svolgono attività professionale o di impresa con ricavi o compensi 2018 di ammontare non superiore a 65.000 euro non possono aderire al forfetario se rientrano in <strong>regimi speciali </strong>ai fini IVA (esempio: agenzie di viaggio) e di regimi forfetari di determinazione del reddito, per esempio l&#8217;agriturismo.</p>
<p>L&#8217;esercizio di attività soggette a regimi speciali, chiude l&#8217;accesso al regime per tutte le altre attività eventualmente svolte, anche se non soggette a un regime speciale; sembra che, se il regime speciale sia <strong>rinunciabile</strong>, esercitando l&#8217;opzione poi si può applicare il regime forfetario.L&#8217;unica eccezione è quella dei <strong>produttori agricoli </strong>che rientrano nel reddito agrario entro i limiti, i quali, essendo titolari di un reddito fondiario e non, invece, di un reddito di impresa, possono applicare il regime forfetario per le altre attività eventualmente svolte.</p>
<p>Sono esclusi dal forfetario anche i <strong>soggetti non residenti salvo che producano almeno il 75% del reddito nel territorio dello Stato</strong>, nonché i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano <strong>cessioni di </strong>o di <strong>mezzi di trasporto nuovi.</strong></p>
<p>Sono poi esclusi dall&#8217;applicazione del regime forfetario gli esercenti di attività d&#8217;impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all&#8217;esercizio dell&#8217;attività, <strong>partecipano </strong>a società di persone, associazioni o a imprese familiari; qui c&#8217;è la novità della partecipazione all&#8217;<strong>impresa familiare</strong> che dovrebbe riguardare solo la posizione dei collaboratori.</p>
<p>Dunque la partecipazione in società di persone, di qualsiasi entità, impedisce sempre l&#8217;accesso al regime forfetario tranne che per le società semplici che dichiarano un reddito fondiario. Ma in passato l&#8217;Agenzia (circolare n. 10/E/2016) aveva ribadito che era sufficiente cedere la partecipazione in società di persone prima della fine del periodo d&#8217;imposta.</p>
<p>Per le <strong>partecipazioni in società di capitali</strong> devono essere verificate<strong> 2 condizioni</strong> affinché siano ostative al regime forfetario: la partecipazione deve essere in società a <strong>responsabilità limitata</strong> (e associazioni in partecipazione) e deve essere di <strong>controllo </strong>(dunque di maggioranza); inoltre la società deve esercitare un&#8217;attività <strong>riconducibile </strong>a quella del professionista o dell&#8217;imprenditore aspirante forfetario. Per esempio, un commercialista che detiene una partecipazione di controllo in una Srl che fa elaborazione dati, non potrà applicare il regime forfetario per la sua attività professionale.Qui i dubbi sono molti e in particolare, se sia rilevante anche il controllo di fatto esercitato mediante interposte persone.</p>
<p>I <strong>lavoratori dipendenti</strong> possono svolgere attività in regime forfetario senza preoccuparsi dell&#8217;ammontare del reddito di lavoro dipendente, in quanto è stata abrogata la disposizione che prevedeva il limite massimo di reddito di 30.000 euro; tuttavia, sono esclusi dal regime coloro che esercitano l&#8217;attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro o di colui che lo è stato nei 2 periodi di imposta precedenti nonché a soggetti a loro riconducibili; tale preclusione non opera per coloro i quali svolgono l&#8217;attività nei confronti del soggetto presso cui hanno svolto il periodo di tirocinio obbligatorio prima di iscriversi in un albo professionale.</p>
<p>Qui il dubbio è quello di stabilire se il rapporto prevalente con il datore di lavoro riguardi l&#8217;anno in corso, come si ritiene, o l&#8217;anno precedente.</p>
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